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Il rilascio del DURC

Il DURC, ovvero documento unico di regolarità contributiva, è un documento che dimostra l’assolvimento da parte dell’impresa degli obblighi contributi e contrattuali.

Questa particolare attestazione deve essere richiesta alla Cassa Edile o alla sede dell’Inps, o Inail, territorialmente competente.

Nel primo caso, Cassa Edile, si applica quando l’impresa ha l’obbligo di iscrizione alla cassa edile o quando vige un contratto di lavoro del settore edile.

In tutti gli altri casi la necessaria istanza può essere inoltrata, indifferentemente, ad una sede Inps o Inail.

In caso di Pubbliche Amministrazioni appaltanti la richiesta deve essere fatta per via telematica.

È possibile fare la richiesta, in luogo della richiesta telematica, anche per via cartacea attraverso un modulo predisposto alla sede territorialmente competente della Cassa Edile (lavori edili) o di Inps o di Inail (casi diversi dai lavori edili).

Diciamo che la richiesta per via telematica è vivamente consigliata poiché riduce i tempi di rilascio in termini inferiori ai trenta giorni. Non solo, la richiesta telematica elimina i tempi di inserimento dei dati nel sistema informatico da parte dell’operatore di sportello e permette di verificare subito la correttezza delle informazioni presenti sul modulo.

Per via telematica è possibile solo fare la richiesta, ma non ricevere l’attestazione, o almeno fino a quando non sarà operativa la firma digitale.

Il DURC ha validità di novanta giorni dalla data di rilascio per i soli lavori privati in edilizia, mentre negli altri casi, ha validità per l’appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento SAL, ecc.).

In caso di utilizzo di un DURC non più valido, non più rispondente al vero o non più efficace equivale ad uso di atto falso e costituisce reato.

Il documento unico di regolarità contributiva deve essere richiesto per ogni Ditta operante nel cantiere sia dalla Ditta che esegue direttamente i lavori sia da ogni eventuale Ditta subappaltatrice.

Alcuni esperti giuridici ritengono l’esclusione dall’obbligo del DURC per ogni forma di spesa in economia da parte della Pubblica Amministrazione, altri, al contrario, sono dubbiosi e non vi trovano argomentazioni giuridiche a sostegno di questa ipotesi.

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