Home » Il lavoro gratuito nel mondo delle associazioni

Il lavoro gratuito nel mondo delle associazioni

Può succedere, a volte, di prestare un’attività di lavoro in forma gratuita a favore di associazioni; in realtà, che cosa comporta, da un punto di vista fiscale, una situazione del genere.

Per prima cosa, nel nostro ordinamento giuridico vige una regola semplice e che ha diverse ripercussioni in senso generale, ovvero ogni spostamento di ricchezza deve avere una giustificazione, o una causa in senso puramente tecnico. Applicando questa considerazioni in un rapporto di lavoro ovvero, in senso generale, in ogni attività umana che prevede ricchezza a favore di un soggetto terzo deve trovare giustificazione in una controprestazione, denominata retribuzione, in caso di lavoro dipendente, o corrispettivo, qualora si applichi in un lavoro di tipo autonomo.

L’obbligo della controprestazione è l’elemento che identifica l’onerosità dei rapporti, così come prevede l’articolo 2094 e l’articolo 2222 del codice civile.

Nel primo articolo si identifica il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, mentre l’articolo 2222 si occupa del contratto d’opera, ossia quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo  un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV.

Tutto questo comporta che, in sostanza, vige il principio che il rapporto di lavoro è naturalmente e presuntivamente a titolo oneroso, salvo deroghe particolari.

Questa considerazione è anche conforme ai requisiti costituzionali quando si riconosce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, così come stabilisce l’articolo 36.

Il lavoro, cosiddetto gratuito, è quindi da considerare una eccezione, confinato alle prestazioni
lavorative rese per fini di solidarietà, oppure rese nell’ambito di una convivenza fondata sulla
comunione affettiva e/o spirituale o alle prestazioni rese a favore delle organizzazioni
di tendenza.

Lascia un commento