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Lavorare nello spettacolo

I lavoratori dello spettacolo sono o meno tenuti ad essere assicurati contro la disoccupazione involontaria? La domanda è pertinente anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione che non ha ritenuto la loro iscrivibilità, con il versamento della relativa quota assicurativa, contro la disoccupazione involontaria.

Ricordiamo che l’istituto dell’asscicurazione contro la disoccupazione involontaria è  disciplinato, quanto all’individuazione degli assicurati, dalle disposizioni recate dal R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal Regolamento di cui al R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), da considerarsi vigente ai sensi di quanto disposto dall’art. 140 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935.

A questo riguardo, all’articolo 37 e comma 1, del regio decreto n. 1827 del 1935, si dispone l’obbligatorietà di questa particolare assicurazione nei confronti di tutti coloro i quali prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi.

In linea generale, quindi, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati.

In realtà, il successivo articolo 40 esclude dalla predetta assicurazione alcune
categorie di lavoratori subordinati. In effetti, per il disposto in esame non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria il personale artistico, teatrale e cinematografico.

Come personale artistico occorre fare riferimento all’articolo 7 del del regolamento di cui al R.D. n. 2270 del 1924, secondo cui non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell’art. 2, n. 5, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158 [recepito poi nell’art. 40, n. 5 del R.D.L. n. 1827 del 1935], tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.

Per gli effetti, di quanto scritto si ritiene che anche i lavoratori dello spettacolo – intendendosi per tali quelli assicurati obbligatoriamente all’ENPALS ai fini pensionistici ed attualmente individuati dai due Decreti Ministeriali del 15 marzo 2005 emanati dal Ministro del Lavoro e delle  Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – sono soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la propria opera in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 37 del R.D.L. n. 1827 del 1935.

L’unica eccezione riguarda i lavoratori dello spettacolo che, seppure lavoratori subordinati, siano da considerarsi artisti, secondo la definizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 40, n. 5 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 e dall’art. 7 del RD n. 2270 del 1924.

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