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Lavori usuranti e le lavorazioni a catena

 La legge sui lavori usuranti, decreto Legislativo del 21 aprile 2011 n. 67, è entrata da poco in vigore e da più parti si cerca di fornire commenti e chiavi di lettura.

Ricordiamo che il decreto fa rientrare nella platea dei lavoratori beneficiari gli addetti alle lavorazioni su linea a catena previsti dal legislatore delegante (Legge n. 247/2007, articolo 1, comma 3, lett. b), ovvero quei lavoratori che all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

Il governo ha ritenuto, attraverso il suo decreto legislativo, di specificare in modo ulteriore i lavoratori interessati allo scopo di chiarire in modo più puntuale il contentuto della norma.

In effetti, in aggiunta a quanto previsto dalla delega, ha ritenuto di applicare la norma alle imprese per le quali operano alcune voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicate in allegato al decreto legislativo e includono:

  • 1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
  • 2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
  • 6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
  • 6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
  • 6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
  • 6582 Elettrodomestici
  • 6590 Altri strumenti ed apparecchi
  • 8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
  • 8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

A questo proposito Confindustria si è dichiarata piuttosto dubbiosa perché l’estensione operata dal legislatore non è particolarmente conferme alla legge delega approvata a suo tempo dal Parlamento.

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