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La maggiorazione contributiva, il caso dei militari

Il nostro ordinamento prevede che, in alcuni casi, l’effettuazione di attività lavorative particolari comporta una copertura assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati coefficienti di maggiorazione.

Dal 1° gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo per “particolari attività professionali” non può superare il limite di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97).Non è soggetta a questa limitazione la specifica maggiorazione dei periodi di lavoro svolti da non vedenti (art. 9 L 113/1985 e successive modificazioni e integrazioni), in quanto riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività e non alle particolarità dell’attività professionale stessa. Invece, la maggiorazione prevista in favore di sordomuti ed invalidi per altra causa è soggetta al minite massimo di 5 anni per espressa disposizione della legge istitutiva (art. 80, comma 3, L 388/2000).

Vale il servizio prestato a bordo di navi – anche in riserva – dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della Marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari; in effetti, il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di  pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il beneficio compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di  bordo o come commissari per l’emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell’amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.

Per i militari dell’Esercito e dell’Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso
sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà.