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Pensioni: nuove applicazioni dei termini di decorrenza

 L’Inps, con circolare n. 53 del 16 marzo 2011 rende chiarimenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Innanzitutto, l’istituto ricorda che la legge n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007; ma ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.
Inoltre, le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007.

La nuova disciplina deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ( regime sperimentale fino al 2015).
Inoltre, la nuova disciplina si applica anche a coloro che hanno presentato domanda di pensione supplementare: il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione.

Altre applicazioni della nuova disciplina si hanno per coloro che sono titolari di assegno ordinario d’invalidità.

 Tale assegno si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.
Per quanto riguarda il Fondo Volo, l’Inps precisa che il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità nel predetto fondo si consegue quando i tre requisiti previsti di età , contribuzione e contribuzione minima sono soddisfatti.

Pertanto se anche uno solo dei requisiti viene conseguito successivamente agli altri, è da quel momento che decorrono i 12 mesi previsti dalla legge 122 del 2010.
Infine, l’Inps fornisce chiarimenti sui lavoratori socialmente utili (LSU) collocati in prepensionamento anticipato e sui lavoratori collocati in mobilità.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Inps.

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