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La manovra finanziaria alla Camera, il tema previdenziale

Il correttivo alla manovra finanziaria verrà approvata a giorni dalla Camera. Infatti, ormai siamo giunti alle battute finali e il governo, per accelerare la procedura, potrebbe chiedere la fiducia per arrivare mercoledì al voto, anche se rimane più probabile giovedì.

Non ci sono spazi per ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato.

Con questo articolo vogliamo dare alcune indicazioni di ordine generale in merito alle nuove norme previste.

L’articolo 12 si occupa di ridisegnare la materia previdenziale e, in modo particolare, i commi da 1 a 6 intendono modificare la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (finestre).

Ricordiamo che nulla cambia in merito ai requisiti pensionistici, semmai ciò che si modifica è la decorrenza dei trattamenti.

Così, si modifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per quello di anzianità, si armonizzano le decorrenze delle pensioni dei lavoratori che accedono alla totalizzazione dei periodi assicurativi al nuovo regime introdotto in precedenza e si prevedono alcune deroghe dalla nuova disciplina.

I commi 1 e 2 dispongono, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento.

Per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti  per il pensionamento di anzianità.

Per il personale del comparto scuola resta ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il nuovo testo del comma 3 equipara, per i termini di decorrenza, i trattamenti derivanti da totalizzazione a quelli liquidati dalle gestioni INPS relative ai lavoratori autonomi.

Allo stesso tempo, il nuovo testo conferma il principio di decorrenza della pensione ai superstiti (anche se derivante da totalizzazione) dal mese successivo a quello di decesso del dante causa e specifica che il trattamento di inabilità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Nel corso dell’esame al Senato, è stato precisato che le disposizioni richiamate trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, in seguito all’utilizzo della totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

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