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Manovra bis 2011, le rendite finanziarie non sono tutte uguali

Secondo l’autorevole quotidiano “Il Sole 24ore”, il rigore chiesto dal governo è tipicamente italiano perché la legge predisposta dal consiglio dei ministri prevede diverse eccezioni.

In effetti, per applicare correttamente la nuova imposta del 20% sulle rendite finanziarie si devono tener conto di diverse eccezioni visto che in molti strumenti finanziari rimane in vigore la vecchia aliquota del 12,5%, parliamo a questo proposito di obbligazioni e altri titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni emesse dagli Stati esteri, titoli di risparmio per l’economia meridionale e piani di risparmio a lungo termine, ossia quelli noti come PAC.

Infatti, nel decreto presentato trovano poste le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi  e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere  da c-bis  a  c-quinquies  del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del 20 per cento.

Mentre, al contrario non si applica la quota del 20%  sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all’articolo  44  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917  e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera  c-ter), ovvero sui redditi di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura finanziaria del medesimo decreto sulle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed equiparati, sulle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico, o per i titoli  di  risparmio  per  l’economia  meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011 n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, infine, ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

Non solo, la stessa eccezione vale anche per gli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  al  risultato  netto  maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.

Il legislatore ha anche deciso che la tassazione del 20% si dovrà applicare a decorrere dal 1 gennaio 2012.

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