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Dal Ministero del lavoro i chiarimenti sulla sanzione per il lavoro intermittente

 A chi spetta sanzionare il datore di lavoro qualora non effettui la regolare comunicazione all’organo competente in fatto di lavoro intermittente? A questo proposito, l’Inail, il nostro ente di riferimento in materia di sicurezza e infortunio sul lavoro, ha deciso di chiedere un chiarimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A questo proposito, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha deciso di dare i necessari chiarimenti attraverso la sua nota dello scorso 12 ottobre 2012 con numero di protocollo 37/0018271/MA007.A001.

Ricordiamo che per il Ministero del Lavoro, il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa e che il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.

Il Ministero ricorda che la sanzione amministrativa, in caso di inadempimento dell’obbligo, va irrogata esclusivamente dal personale di vigilanza delle Direzioni territoriali del lavoro ma, nel contempo,  resta ferma l’adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non “registrate” e rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.

L’articolo 34 della legge ricorda anche che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Non solo, il contratto di lavoro intermittente puo` in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età (legge n 92/2012).

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