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Dal Ministero del Lavoro le nuove disposizioni sulla sicurezza sul lavoro

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso alcune considerazioni in materia di sicurezza sul lavoro che riguardano le proroghe dei termini per l’autocertificazione delle valutazioni dei rischi e sulle problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi.

Infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 212 – la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)’ con la quale viene fissato al 30 giugno 2013 il termine del 31 dicembre 2012 previsto nell’art. 29, comma 5 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Si riporta il comma 5 dell’art. 29 così come modificato

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).Prorogati i termini per la autocertificazione della valutazione dei rischi

Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). Prorogati i termini per la autocertificazione della valutazione dei rischi.

Non solo, in materia di sicurezza dei carrelli semoventi, il Ministero, attraverso la Circolare n. 31 del 24 dicembre 2012 recante ‘Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico – requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE’, vengono fornite indicazioni sullo stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nello specifico settore e, al contempo, garantire il rispetto delle vigenti disposizioni.

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