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Le procedure da seguire in caso di sollevamento di persone

 In materia di sicurezza sul lavoro il Ministero del Welfare ha definito e diffuso una nuova procedura tecnica da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, a seguito dell’emanazione del parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D. L.vo n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, emanato con lettera circolare del 10 febbraio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso.

Ricordiamo che il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti dal citato parere della commissione consultiva permanente, a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.

Il Ministero si preoccupa, quindi, fornire specifiche procedure di sicurezza esclusivamente nel caso di sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento.

Il documento si propone di offrire una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale con gru o carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità.  Non solo, si ricorda anche che le uniche attrezzature oggetto del presente documento sono le attrezzature per il sollevamento di persone (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico, sospese al gancio di una gru o posizionate sulle forche di un carrello.

Le disposizioni contenute nel documento emesso dal Ministero costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all’utilizzo delle attrezzature nei casi indicati dalla medesima Commissione: il  documento è stato approvato nella seduta della Commissione consultiva permanente del 18 aprile 2012.

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