Home » Nuovo interpello sulle dimissioni della lavoratrice madre

Nuovo interpello sulle dimissioni della lavoratrice madre

 La Federalberghi ha sollevato, di fronte al Ministero del Lavoro, un quesito in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55, D.L.vo n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.

Infatti, la Federalberghi intende sapere se, in virtù nella nuova norma introdotta dalla riforma del lavoro attraverso la legge n. 92/2012, sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre possa fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la sua Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha risposto al quesito con interpello n. 6 del 5 febbraio 2013.

A questo riguardo, il Ministero precisa che la norma è estensibile anche al lavoratore padre per via del completo riconoscimento dei ruoli e della loro piena parità di fronte alla legge.

In questo caso,

si evince che la lavoratrice ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio

Le modifiche introdotte nella riforma del lavoro non hanno inciso su questo particolare punto perché non ricadono sul periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo.

Per il Ministero

si ritiene che l’estensione temporale dell’istituto della convalida non abbia riflessi sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1 la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino

Infatti, la disposizione sancita al comma 4 ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.

Lascia un commento