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La programmazione dei permessi previsti dalla legge 104/92

 La 104/92 è una legge che pone il nostro paese in una posizione di primo piano in fatto di tutela delle categorie svantaggiate.

Infatti, la legge n. 104/92 prevede che al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Il ministero del lavoro, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, a proposito alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di familiari disabili ha ribadito che le esigenze di assistenza del disabile non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.

Siccome non esiste una disciplina che regola in maniera articolata la fruizione dei permessi lavorativi in fatto di preavviso, programmazione e di modifica unilaterale da parte del lavoratore della giornata di assenza, il ministero ha fatto presente che sarebbe opportuno da parte del lavoratore, qualora conoscesse in anticipo i periodi di astensione dal lavoro, programmare le assenze di comune accordo con il datore di lavoro allo scopo di organizzare in maniera appropriata  l’attività produttiva.

Per questa ragione è pienamente condivisibile l’eventuale richiesta da parte del datore di lavoro di una programmazione delle assenze sempre salvaguardando, in ogni caso, il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.

È auspicabile, ribadisce il ministero, che il datore di lavoro predisponga dei criteri condividibili con i lavoratori attraverso le opportune rappresentanze sindacali.

Non solo, i medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di  assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.

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