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La decorrenza per la previdenza complementare

La norma generale è abbastanza chiara e chi ha sottoscritto un contratto di questo tipo lo sa benissimo: si usufruiscono delle prestazioni pensionistiche complementari, a patto però che il soggetto risulti iscritto ad un fondo per almeno cinque anni, nel momento in cui si consegue il diritto di conseguire la pensione come stabilito nei regimi obbligatori dove il soggetto risulta iscritto.

Secondo i regolamenti le prestazioni pensionistiche sono erogate in due modi: o come rendita o come capitale con l’accuratezza che il capitale erogato non può essere superiore alla metà della somma accumulata negli anni.

Il problema vero è quello di capire in che modo si relaziona il diritto a percepire la prestazione sottoscritta con un fondo complementare con quello dell’accesso alle prestazioni erogate dai regimi obbligatori. Questo particolare criterio ha trovato qualche perplessità anche per via della recente disposizione legislativa che ha stabilito che il pagamento delle pensioni di anzianità e di vecchiaia, per i lavoratori dipendenti, scatta dopo il perfezionamento della finestra di accesso, ovvero 12 mesi o 18 per il lavoratori automoni.

In realtà, la Covip non è concorde con questo avviso; in effetti, l’organismo che si preoccupa di esercitare la funzione di Autorità di vigilanza sui fondi complementari ha recentemente disposto lo scorso 9 marzo 2011 che la decorrenza delle prestazioni pensionistiche complementari, come riferisce il decreto n. 252 del 5 dicembre 2005, si intende acquisito al momento della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti dalle norme dei regimi obbligatori di appartenenza.

Per questa ragione, per la Covip, non è ammesso lo slittamento di 12 o 18 mesi della decorrenza perché il disposto del decreto n. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge n. 122 del 2010), articolo 12, non si applica alla previdenza integrativa.

Per ragioni pratiche è però necessario valutare caso per caso la convenienza dell’operazione. Infatti, la quota complementare è calcolata in base a coefficienti posti in relazione con l’età dell’iscritto: tanto più tardi chiede di usufruire della sua quota quanto più consistente sarà il suo importo.

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