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Licenziamento per i dipendenti pubblici

 Iniziamo da questo articolo un breve esame del nuovo decreto Brunetta. Infatti, sul Supplemento Ordinario  n. 197 della Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.09 risulta pubblicato il Decreto  Legislativo n.150 del 27 ottobre  2009, che concretizza gli effetti della delega n. 15 del 4.3.09 in materia   di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione.

Il decreto entrerà in vigore dal 15 novembre 2009.

Il primo passo fondamentale della riforma Brunetta sarà il nuovo sistema disciplinare dei dipendenti pubblici.

Dalla metà di novembre le regole stabilite dalla contrattazione collettiva saranno sostituite dalle nuove norme che prevedono nuove sanzioni ben più pesanti rispetto al passato. Infatti, secondo quanto stabilisce l’articolo 55, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

  • falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
  • assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
  • ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
  • falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
  • reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
  • condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Inoltre, il licenziamento in sede disciplinare è applicabile anche nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.

In una prima fase saranno applicabili entrambe le discipline. In pratica i fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore del decreto (15 gg dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dovranno essere contestati secondo le nuove tipologie; i fatti contestati prima dell’entrata in vigore seguono la disciplina in cui si sono verificati. Ai fatti avvenuti prima, ma contestati dopo l’entrata in vigore, si applicano i nuovi termini e il nuovo iter, ma rimangono le vecchie sanzioni perchè più favorevoli.

Fino ad oggi l’assenza ingiustificata dal servizio comportava l’applicazione di sanzioni crescenti in rapporto alla sua durata, in base a una serie di norme tutte abrogate dalla nuova disciplina.

Dalla lettura della norma, sembra che il conteggio dei giorni vada fatto retroattivamente, e che quindi possano concorrere a far maturare la sanzione anche i giorni già maturati se a suo tempo non sono stati contestati e sanzionati.

Una volta accertato il fatto non si ha nessun potere potere discrezionale perchè non si prevede nessuna circostanza in grado di ridurre la sanzione.

Altra questione è la contestazione per insufficiente rendimento. In questo caso occorre definire precisi criteri oggettivi e predeterminati. In pratica è necessario mettere a punto nuovi sistemi di valutazione e discernere l’eventuale mancanza del dipendente dall’inefficienza dell’amministazione.

Non so se questa è la strada giusta per “educare” il dipendente pubblico, ma non vedo perché si voglia invocare l’efficienza e il rigore di una azienda privata senza tenere conto poi del suo sistema sanzionatorio.

Prima di arrivare ad un licenziamento di solito, in una azienda privata, si applicano diverse misure: dal richiamo verbale alla sospensione. Il licenziamento si applicata come estrema ratio e la perplessità maggiore della norma è la constatazione dell’insufficiente rendimento (?).

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