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Riforma lavoro 2012, le condizioni per usufruire degli incentivi alle assunzioni

 Per poter usufruire correttamene degli incentivi all’assunzione è necessario rispettare alcuni criteri. Infatti, per prima cosa è possibile ricordare che l’incentivo finalizzato all’assunzione non spetta se l’assunzione deve rispettare un obbligo preesistente stabilito o dalla contrattazione collettiva o dalle norme di riferimento. Non solo, non è nemmeno possibile richiedere l’incentivo se il soggetto da assumere, in realtà risulta utilizzato con contratto di somministrazione.

Accanto a queste condizioni occorre anche rispettare le sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, è necessario rispettare il dettato previsto dal codice civile e i principi contenuti nella sentenza n. 16288 della Corte di Cassazione del 16 luglio 2011. In questo particolare caso, il datore di lavoro non può chiedere l’incentivo se risultano lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti e che, a fronte di modifiche di proprietà, risultino presenti, al momento del licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Stesso discorso nel caso di un datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, Risulta possibile derogare da questa condizione solo se il soggetto che viene assunto può vantare professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

Il datore di lavoro deve anche rispettare il diritto di precedenza. Di solito il diritto di precedenza è fissato dalla contrattazione collettiva o dalle disposizioni legislative, ad esempio questo diritto è di solito attribuito ai lavoratori disabili assunti attraverso la normativa sul collocamento obbligatorio. In questo caso possiamo evidenziare la funzione “protettiva” svolta sia dall’articolo 10 della legge n.68/99 che dall’articolo 5, comma 2, della Legge n.223/91.

Su questo argomento esistono anche tesi discordanti, ossia se dall’applicabilità del diritto di precedenza può essere applicabile a quei lavoratori licenziati per “fine lavoro” o quegli altri individuati dal comma 4 dell’articolo 24 della legge n.223/91, ossia stagionali o saltuarie, o scadenza del termine.

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