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La valutazione dei rischi in ambito lavorativo

 Al datore di lavoro è affidato il compito di valutare, in modo periodico, oltre ai rischi a cui sono sottoposti i propri collaboratori anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento.

Infatti, il datore è chiamato a questo ruolo per via delle norme introdotte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per gli adempimenti che il nostro Paese è chiamato a fare in ambito europeo sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Infatti, il datore di lavoro, deve tenere conto della salute della donna che di quella del bambino, deve prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione: dalle eventuali modifiche dell’orario di lavoro alle modifiche delle condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.

Non solo, il datore di lavoro deve anche collaborare con le figure previste dal nostro sistema sociale per la tutela nei luoghi di lavoro, in primis il medico del lavoro, o medico competente, quale responsabile della salute dei lavoratori.

In questo contesto, il Medico Competente riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare, articolo 19 del Testo Unico, i propri collaboratori sui rischi presenti in azienda, oltre, anche in questo caso, alle figure istituzionali presenti: i rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

In caso di una lavoratrice in stato interessante, è necessario che la stessa informi il Datore di trovarsi in gravidanza, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidissimamente l’obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio , il cambio di mansione oppure, nell’impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente).

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