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Il ruolo dei soci lavoratori nella cooperativa

 Interessante interpello presentato dall’Associazione Generale Cooperative italiane, della Confcooperative e della Legacoop, in merito alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di una cooperativa ex art. 6, L. n. 142/2001, contempli l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.

A questo riguardo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’interpello n. 1 del 24 gennaio 2013 intitolato come “art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamento interno di cooperativa ex art. 6, L. n. 142/2001 – sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori”, ha osservato che la L. n. 142/2001, così come modificata dalla L. n. 30/2003, prevede una peculiare disciplina del rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore.

Infatti, il lavoratore, attraverso la propria adesione, stabilisce con la cooperativa un ulteriore rapporto giuridico, ovvero un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli scopi sociali.

A questo riguardo, anche con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22816/2009

…il regolamento interno può quindi modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore quali, ad esempio, l’allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che non risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori

La Direzione del Ministero conferma la possibilità per la cooperativa, in caso di riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive,

il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti

In effetti, questa possibilità recepisce la normativa (legge n. 142/2001) quando si stabilisce che i soci lavoratori

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa

In realtà, la cooperativa ha però l’obbligo di dettagliare in modo analitico le eventuali cause di sospensione temporanee dell’attività attraverso un regolamento interno.

Infatti,

nell’ambito del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale

1 commento su “Il ruolo dei soci lavoratori nella cooperativa”

  1. volevo chiedere se pur avendo un contratto annuale di 18 ore settimanali part time socio lavoratore e avendo firmato all inizio del contratto le dimissioni senza data ..posso fare domanda x la disoccupazione visto che non lavoro da 2 mesi x diminuzione lavoro nell azienda? e poi sono stata assunta x fare la cameriera di sala e invece il contratto e’ 7 livello adetta alle pulizie??? che posso fare consigliatemi

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