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L’indennità di mobilità e l’associazione in cooperativa

L’Inps, attraverso la sua circolare dello scorso 19 aprile 2011 n. 67 , ha deciso di fare chiarezza in merito alla compatibilità dell’indennità di mobilità con lavoro subordinato e autonomo. Il nostro Istituto previdenziale si è mostrato particolarmente favorevole sulla compatibilità dell’indennità di mobilità e con la relativa iscrizione nella lista di mobilità.

In effetti, l’Inps conferma così che il lavoratore collocato in mobilità che abbia titolo a percepire la relativa indennità e che voglia rioccuparsi associandosi in cooperativa può chiedere, ai sensi dell’art.7, comma 5, della legge n.223/1991 la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un’unica soluzione.

La legge 3 aprile 2001, n. 142 stabilisce, all’articolo 1, comma 3, come modificato dall’art.9 della Legge n.30/2003, che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Secondo l’Inps il lavoratore ha così la possibilità di chiedere l’anticipazione per associarsi in cooperativa anche se poi, come osserva la stessa Inps, occorre distinguere le due fattispecie dell’associazione in cooperativa, ossia quella senza richiesta di anticipazione e l’associazione in cooperativa con richiesta di anticipazione.

Ad ogni modo, il lavoratore che chiede la corresponsione anticipata dell’indennità per associarsi in cooperativa e intrattenga con essa un rapporto di lavoro subordinato esclude per quel rapporto di lavoro subordinato gli incentivi altrimenti fruibili, previsti dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991.

Nel caso invece che il lavoratore aderisca alla cooperativa senza richiedere l’anticipazione, la cooperativa medesima potrà fruire dei suddetti incentivi.

In effetti, il nostro ordinamento prevede due differenti possibilità a seconda della decisione del lavoratore che ricorra all’agevolazione per il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: da una parte ha previsto un l’anticipazione al lavoratore che crei da sé il proprio lavoro, ovvero l’inizio di una attività autonoma o l’associazione in cooperativa, e dall’altra il beneficio va al datore di lavoro che si impegna di assumere.

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