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Sentenza della corte costituzionale sul decreto Salva-Italia

 La Corte Costituzionale è intervenuta a proposito della revisione delle modalità di determinazione dell’ISEE; infatti, la Suprema corte, attraverso la sentenza del 19 dicembre 2012 n. 297, ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 del Decreto “Salva–Italia”, ovvero il decreto legislativo n. 201/2011 e convertito dalla Legge n. 214/2011, a seguito della questione di legittimità che era stata sollevata dalla Regione Veneto.

Il citato articolo 5 si occupa dell’iIntroduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita’ di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche’ dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita’ selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.

Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche’ le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu’ riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione

In effetti, la regione Veneto, con l’impugnazione dell’articolo 5, contestava il mancato coinvolgimento della Conferenza Unificata nella predisposizione del decreto destinato a modificare i parametri ISEE e,di conseguenza, una violazione degli artt. 3, 117 terzo e quarto comma, 118 primo e secondo comma e 119 della Costituzione.

Infatti, tra i motivi di diritto la Regione Veneto sosteneva la violazione delle procedure di “leale collaborazione” fra Stato e Regioni già previste per la revisione dell’ISEE operata dal d.lgs. n. 130/2000 (recante disposizioni correttive in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate).

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