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Riquilidate le prestazioni per gli effetti dell’aboragazione della legge n. 122/2010

 La Corte Costituzionale ha concluso un’annosa vicenda che vede coinvolti i dipendenti del pubblico impiego e Stato. Infatti, la Suprema Corte, attraverso la sentenza n. 223/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2012, ha dichiarato illegittima la norma del Decreto Legge 78/2010, art 12, c. 10, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Per gli effetti della sentenza, il Governo Monti ha emanato il Decreto legge 185/2012, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale, con l’art. 1, ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2011, l’art. 12, comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 che aveva introdotto il calcolo su due quote. Conseguentemente, è stata ripristinata la normativa anteriore alla legge 122/2010 prima descritta.

Ricordiamo che la legge 122/2010 stabiliva che, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il computo dell’indennità premio di servizio venisse effettuato secondo le regole di cui all’articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.

In applicazione di questa disposizione, dal 1° gennaio 2011, l’importo della prestazione veniva calcolato in due quote, ovvero la prima, con riferimento alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2010 determinata con le regole con cui si calcola ora l’intera prestazione e la seconda quota, con riferimento alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, determinata dall’accantonamento pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua.

Infine, per tutte le prestazioni con cessazioni nell’arco di tempo di vigenza della legge 122/2010 sono riliquidate e messe in pagamento “d’ufficio”, tenendo conto delle regole del decreto 185/2011. Eventuali eccedenze non vengono recuperate.

In particolare, con la regola in vigore fino al 31 dicembre 2010 si determina un importo pari a un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva utile degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva della tredicesima mensilità, moltiplicato per gli anni utili fino al 31 dicembre 2010, mentre dal 1 gennaio 2010 si provvede all’accantonamento pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua, per ogni anno di servizio, rivalutata in base alle regole valevoli per il Tfr.

1 commento su “Riquilidate le prestazioni per gli effetti dell’aboragazione della legge n. 122/2010”

  1. Chi ha aderito al fondo di previdenza integrativa Espero dal 2005 ha già accettato il passaggio da tfs a tfr, e continua ad avere la stessa trattenuta.
    Per loro cambia qualcosa ? Riceveranno lo stesso rimborso dal 2005 ?

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