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Il decreto salva-Italia e il problema delle ricongiunzioni

 In fatto di ricongiunzioni si continua ad applicarsi quanto già previsto dall’articolo 12 del decreto 78/2010: l’articolo prevede l’abrogazione delle norme che consentivano il trasferimento gratuito dei contributi accreditati in gestioni esclusive ed esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dell’Inps.

Per effetto di questa disposizione se il lavoratore voglia effettuare, dopo il 31 luglio 2010, la ricongiunzione dovrà mettere mano al portafoglio perché l’operazione non è per nulla trascurabile perchè oggi risulta molto costosa.

L’alternativa alla ricongiunzione è senza dubbio la totalizzazione che non presenta oneri diretti ma, al contrario, il legislatore ha eliminato il requisito dei tre anni di contributi che in precedenza erano richiesti per effettuare l’operazione.

Secondo le disposizioni attualmente in vigore può effettuare la ricongiunzione (articolo 1 della legge 29/79), tra gli altri, chi ha accreditato almeno un periodo di iscrizione nell’Ago e uno in una gestione alternativa o, ancora, chi può far valere un periodo di iscrizione in una gestione alternativa e un periodo di contribuzione in una gestione speciale per lavoratori autonomi.

Il governo Monti ha esteso la totalizzazione, decreto legislativo 42/06,  a tutti i periodi di contributi compresi quelli inferiori a tre anni.

A questo proposito le singole gestioni previdenziali interessate dalla totalizzazione, e ciascuna per la parte di propria competenza, determineranno il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione sulla base della disciplina del sistema contributivo puro (Dlgs 180/97).

Non solo, ricordiamo che è iniziato il termine per la presentazione degli emendamenti per il prossimo lunedì per l’approvazione in tempi rapidi del Milleproroghe.

In questo contest il PD starebbe mettendo a punto alcune richieste di modifica sulle nuove norme sulle pensioni. In particolare emendamenti che riguardano le penalizzazioni per chi va in pensione prima dell’età di vecchiaia con 42 anni di anzianità e i cosiddetti lavoratori esodati, coloro che, sulla soglia della pensione, hanno avuto incentivi per dimettersi e, con il prolungamento dell’età pensionabile, si trovano senza stipendio e senza pensione.

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