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La sicurezza nelle imprese e il bando dell’Inail, chiarimenti operativi

Sono state rilasciate alcuni chiarimenti in merito all’assegnazione degli oltre 200 milioni di euro a sostegno per le politiche rivolte alla sicurezza.

A questo proposito si ricorda che le imprese dovranno riguardare locali un cui viene svolta effettivamente l’attività produttiva: occorre premunirsi della perizia di un tecnico abilitato che dovrò attestare la congruità del progetto e il miglioramento della sicurezza in base ai rischi presenti.

Il tecnico dovrà anche assumersi la responsabilità delle dichiarazioni che rilascerà all’azienda. Inoltre l’immobile avrà l’obbligo di conformità rispetto  alle normative vigenti.

La procedura per accedere al bando tramite un codice di progetto potrà essere ricevuta tramite Pec: ecco perché diventa necessario premunirsi di una casella postale di questo tipo.
È anche opportuno ricordare che la scadenza è fissata alle ore 18.00 del 7 marzo 2012 per fare delle simulazioni all’interno del punto cliente telematico dell’Inail.

Non solo, l’impresa dovrà anche presentare il documento di valutazione dei rischi che dovrà essere correttamente compilato, se l’azienda ha l’obbligo di farlo. Al contrario, se l’azienda ne fosse esclusa, allora è tenuta a presentare l’autocertificazione di valutazione dei rischi firmata dal datore di lavoro e con allegata un’altra dichiarazione da cui si devono evincere i rischi aziendali, il layout e il ciclo produttivo.

È anche necessario e indispensabile, pena l’esclusione dal bando, presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, e mantenersi in regola fino alla rendicontazione del progetto (e non solo alla domanda).

Altro aspetto da non sottovalutare è la dimensione dell’impresa che deve andare da un massimo di 45 punti a un minimo di 7; è evidente come nel complesso dei 105 punti richiesti incida parecchio.

Per calcolare la dimensione di impresa  si deve far riferimento non alla singola impresa, ma alla classificazione di impresa ai sensi del Dm 18 aprile 2005. Secondo le indicazioni offerte dall’Istituto devono essere anche valutate le altre imprese collegate o associate,  e questo non è un passaggio così immediato per le complessità che a volte caratterizzano certe imprese.

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