Home » Srl semplificate soci con più di 35 anni

Srl semplificate soci con più di 35 anni

 Ieri, e nelle precedenti settimane, abbiamo avuto modo di osservare alcuni aspetti specifici riguardo alla nascita e alla vita delle srl semplificate. Torniamo oggi sull’argomento grazie a uno spunto interpretativo offerto da Assonime su uno degli elementi più critici della nuova disciplina, relativa alla partecipazione alle srl semplificate di soci con più di 35 anni, e al superamento di tale soglia anagrafica successivamente all’entrata in società di un socio under 35.

Partiamo con il ricordare come il comma 1° dell’art. 2463-bis c.c. prevede che nella società a responsabilità Limitata semplificata tutti i soci, persone fisiche, debbano avere una età anagrafica inferiore ai 35 anni. Il superamento di tale età, anche da parte di un solo aspirante socio, inibisce la nascita di tale tipologia.

Si pone pertanto l’evidente problema di disciplinare cosa accade nell’ipotesi di superamento di tale soglia successivamente alla costituzione della società.  Secondo Assonime  “si deve ritenere che il superamento del requisito anagrafico non determini effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società e che i presupposti che giustificano esclusione del socio, trasformazione o scioglimento della srls siano solo quelli indicati in generale per le srl dagli articoli 2473 bis e 2484 del codice civile”.

Secondo l’Associazione questa posizione “confina il requisito dell’età a presupposto necessario solo in sede costitutiva e comporta che la srls sia destinata comunque a evolvere col superamento del requisito dell’età da parte di tutti i soci, nella generale società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (vedi anche il nostro articolo sull’integrazione statuto srl semplificate).

Ieri abbiamo invece parlato del delicato tema del ruolo del capitale sociale, cui vi rimandiamo per l’approfondimento specifico: la srl semplificata può infatti esser costituita con un capitale sociale pari anche a un solo euro, con ciò che ne consegue sul fronte della sua scarsa patrimonializzazione. Ci siamo nell’occasione domandati se sia o meno applicabile la causa di scioglimento per capitale sociale ridotto.

Lascia un commento