Apprendistato con benestare sindacale

 Nelle ipotesi di formulazione del piano formativo individuale il placet sindacale non è obbligatorio, ma è indicato come fortemente consigliabile. In altri termini, rispondendo a un interpello in materia, il ministero del lavoro ha ricordato come non vi sia obbligo di sottoporre a parere di conformità dell’ente bilaterale il piano formativo individuale per la stipulazione del nuovo contratto di apprendistato, ma l’intervento sindacale sarebbe comunque opportuno.

A spiegarlo è ancora lo stesso ministero, che ricorda come le ispezioni riguarderanno prioritariamente i contratti con piano formativo individuale privi di tale parere, e perché le modifiche e le integrazioni della contrattazione collettiva sono elementi che gli ispettori sono tenuti a recepire nel provvedimento di disposizione a carico del datore di lavoro.

Assumere un giovane con l’apprendistato o attraverso il cocopro con la riforma del lavoro

 Il contratto dell’apprendistato è, di certo, uno degli strumenti maggiormente utilizzati, o almeno così sono le intenzioni del nostro legislatore, dalla imprese con la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro.

In effetti, il Testo Unico, ovvero il decreto legislativo 167/2011, ha introdotto questo versatile strumento allo scopo di favorire l’assunzione dei giovani per diminuire il gap generazionali che esiste nella nostra società. Per impedire l’uso distorto di questo strumento, secondo il disposto non è possibile rescindere un contratto di apprendistato entro sei mesi dalla sua stipula, visto che un contratto di apprendistato è conveniente per il datore di lavoro in termini economici e normativi.

L’apprendistato in farmacia

 In arrivo anche l’apprendistato in farmacia grazie all’introduzione del nuovo Testo Unico sull’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011); in effetti, l’associazione dei datori di lavoro del settore, la Federfarma, ha deciso di stipulare una intesa dedicata al settore che riprende le indicazioni offerte nel decreto legislsitivo che riforma un settore del tutto particolare.

I particolari dell’Intesa. Infatti, le associazioni sindacali, insieme ai datori di lavoro, hanno siglato un particolare intesa che permette la collazione, nelle diverse fasce, nuovi giovani che intendndono lavorare nel settore.

Contratto di apprendistato stagionale

 La materia è stata rivista dal nuovo Testo Unico sull’apprendistato, ossia dal decreto legislativo n. 167/2011. Infatti, all’articolo   4 intitolato come Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, al comma 5 si fa riferimento in modo specifico al contratto di apprendistato svolto in modo stagionale.

Il comma 5 introduce almeno tre elementi: il datore di lavoro deve svolgere la sua attività su cicli stagionali, la materia è definita attraverso la contrattazione collettiva svolta dalle associazione dei datori di lavoro e dai rappresentanti dei prestatori di lavoro e, infine, questo particolare forma di apprendistato può essere svolto anche a tempo determinato.

L’apprendistato stagionale, una interessante opportunità

 Gli esami stanno finendo e le vacanze sono sempre più vicine con risvegli di segmenti commerciali che prima erano solo assopiti. Infatti, con l’arrivo della stagione estiva le strutture commerciali hanno sempre più la necessità di ricorrere al lavoro stagionale e lo fanno con il nuovo sistema dell’apprendistato che consente anche di assumere in particolari periodi dell’anno usufruendo di agevolazioni fiscali e previdenziali.

Di certo il settore che ha più la necessità di ricorre a questo strumento è quello del turismo tanto che la Federalberghi ha pubblicato un vademecum allo scopo di offrire tutte le informazioni alle imprese e, in generale, a tutte le persone interessate.

Dalle cooperative di distribuzione l’accordo sul nuovo apprendistato

 In data 13 giugno 2012, l’ANCC Coop, la Confcooperative e l’AGCI hanno sottoscritto con le OO.SS, Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil, l’accordo nazionale di riordino della disciplina del contratto di apprendistato per i dipendenti da imprese della distruzione cooperativa.

L’articolo 1 dell’Accordo ricorda che il contratto di apprendistato, il patto di prova ed il relativo piano formativo individuale devono essere redatti in forma scritta. Nel contratto devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, eventualmente quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato.

Chiarimenti sulla nuova disciplina dell’apprendistato

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con due diversi interpelli, chiede chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell’apprendistato così come prevede il D.Lgs. n. 167/2011.

Infatti, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha deciso di fornire una riposta in merito al piano formativo e richiesta del parere di conformità agli Enti bilaterali e alla facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c. durante periodo di malattia, infortunio e altre cause si assenza dal lavoro.

Parere della Fondazione Studi CdL sull’apprendistato in merito al parere di conformità sul patto formativo

 La Fondazione del Centro studi dei Consulenti del Lavoro – con una nota argomentata dal dr. Enzo De Fusco – ha dato la propria interpretazione sugli Enti bilaterali nel contratto di apprendistato, relativamente al parere di conformità sul patto formativo.

La Fondazione del Centro studi dei Consulenti del Lavoro si pone il quesito sulla validità dei criteri interpretativi forniti dalle preleggi; infatti, il dibattito sulla obbligatorietà di alcune clausole dei contratti collettivi, e fra tutte quelle che impongono il rilascio del parere di conformità per il piano formativo dell’apprendista, suscita sempre grande interesse e a volte genera. Anche posizioni interpretative molto creative che rischiano di disorientare inutilmente gli operatori.

L’accordo sul nuovo apprendistato nel settore turistico

 La Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, hanno sottoscritto con le OO.SS, Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil, l’accordo sull’apprendistato per le aziende del settore turistico, in applicazione all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 167/2011.

L’articolo 6 dell’accordo prevede la completa iscrivibilità degli apprendisti al Fondo di previdenza complementare di categoria secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sel settore turistico dello scorso 3 febbraio 2008. Non solo, l’Accordo sottoscritto dalla parti sociali riconoscono il ruolo e il valore dell’apprendistato nei cicli stagionali, un argomento particolarmente sentito in questo settore.

L’apprendistato per i Centri Elaborazione Dati

 È stato firmato anche per il settore Centri Elaborazione Dati (CED) l’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante così come prevede  il D.Lgs. 14/9/2011, n. 167 e la nuova disposizione decorre dal 26 aprile 2012 e ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25/4/2012, continua ad applicarsi la normativa di cui al CCNL 4/12/2009.

In base al nuovo accordo possono essere assunti con questo particolare contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, o a partire dal compimento dei 17 anni per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005. Il periodo di prova è pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per l’inquadramento professionale del livello di destinazione finale: in ogni caso tale periodo non può superare i due mesi.

In arrivo il Protocollo d’Intesa con i provvedimenti attuativi sull’apprendistato

 La Regione Basilicata ha pubblicato un Protocollo d’Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico dell’apprendistato ai sensi del Decreto Legislativo n. 167/2011.

Il nuovo Accordo individua alcuni obiettivi affinché gli aspetti formativi del contratto di apprendistato possano essere considerati  fattore di interesse sia per le imprese, sia per le/i giovani; infatti, occorre porre attenzione su una maggiore interazione tra impresa e istituzione formativa, una valorizzazione dell’impresa quale soggetto formativo, una necessaria qualificazione e caratterizzazione del sistema dell’offerta formativa e, infine, la valorizzazione del ruolo delle Parti sociali.

In coerenza con le indicazioni strategiche dell’UE, le Parti  nel perseguire gli obiettivi sopra indicati, valorizzano le politiche di pari opportunità ed il contrasto delle discriminazioni di genere e degli stereotipi, per una società fondata su cultura e valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati.

Apprendistato professionalizzante in Sardegna

 La Sardegna si è aggiudicata il record di velocità in merito all’apprendistato professionalizzante. Il 3 maggio, infatti, l’assessore al lavoro della Regione Sardegna, i rappresentanti delle parti sindacali e datoriali, hanno sottoscritto un accordo che regolamenterà l’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere.

Come noto, l’intesa punta principalmente a disciplinare le modalità per il riconoscimento della qualifica di “mestiere”, l’offerta formativa pubblica e gli standard formativi di certificazione della formazione dei tutor aziendali. Molto soddisfatte le parti firmatarie, che sottolineano come questo possa essere rappresentativo di un primo passo nei confronti dell’applicazione di un processo di crescita di questo importante strumento di lavoro.

In arrivo l’accordo sull’apprendistato professionalizzante nel settore del credito cooperativo

 Così come prevede il decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167, è stato firmato, a decorrere dal 26 aprile 2012, l’accordo per l’apprendistato professionalizzate: ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 24 aprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 30 del contratto collettivo di lavoro del 21 dicembre 2007.

In base al contenuto dell’accordo, il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni. In caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell’apprendista, e comunque superiore a 30 giorni, l’Azienda può disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all’interessato.

Il nuovo accordo interconfederale per l’apprendistato artigiano

 Le parti sociali – Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil – hanno sottoscritto, in data 3 maggio 2012, l’accordo interconfederale sull’apprendistato artigiano che recepisce le ultime novità in fatto di contratto di apprendistato.

L’accordo decorre dal 26 aprile 2012, giorno di entrata in vigore della nuova disciplina sull’apprendistato. Sono state confermate tutte le durate previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro portando a 5 anni le durate superiori.

Il testo sottoscritto si applica anche alle imprese artigiane dei settori privi di specifica copertura contrattuale. E’ stata confermata la valenza formativa dell’impresa artigiana e la possibilità di effettuare la formazione, tutta o in parte, all’interno dell’azienda. Le Confederazioni dell’artigianato e delle Pmi esprimono grande soddisfazione per il riconoscimento della peculiarità dell’artigianato come ambito nel quale la formazione delle professionalità avviene soprattutto grazie a strumenti come l’apprendistato.