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In arrivo il Protocollo d’Intesa con i provvedimenti attuativi sull’apprendistato

 La Regione Basilicata ha pubblicato un Protocollo d’Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico dell’apprendistato ai sensi del Decreto Legislativo n. 167/2011.

Il nuovo Accordo individua alcuni obiettivi affinché gli aspetti formativi del contratto di apprendistato possano essere considerati  fattore di interesse sia per le imprese, sia per le/i giovani; infatti, occorre porre attenzione su una maggiore interazione tra impresa e istituzione formativa, una valorizzazione dell’impresa quale soggetto formativo, una necessaria qualificazione e caratterizzazione del sistema dell’offerta formativa e, infine, la valorizzazione del ruolo delle Parti sociali.

In coerenza con le indicazioni strategiche dell’UE, le Parti  nel perseguire gli obiettivi sopra indicati, valorizzano le politiche di pari opportunità ed il contrasto delle discriminazioni di genere e degli stereotipi, per una società fondata su cultura e valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati.

In base agli accordi, l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale viene applicato ai giovani dai 15 ai 25 anni, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, assicurando agli apprendisti i curricula previsti dai percorsi di  IeFP nel rispetto dell’ordinamento statale e regionale. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale sono rivolti a giovani in obbligo formativo in età compresa tra 15 e 18 anni e giovani con più di 18 anni senza qualifica e in possesso del diploma di licenza media.

La Regione definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 167/2011, attraverso la  stipula di intese con le università, gli Istituti Tecnici e Professionali e le Istituzioni formative o di ricerca in possesso riconoscimento istituzionale con rilevanza nazionale o regionale, con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Sempre secondo il testo dell’accordo le parti individuano le seguenti fasi preliminari alla stesura di un’intesa specifica per la definizione di un’offerta formativa regionale con le istituzioni formative competenti e l’individuazione dei titoli di studio e/o delle attività su cui indirizzare la  sperimentazione.

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