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Il nuovo accordo interconfederale per l’apprendistato artigiano

 Le parti sociali – Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil – hanno sottoscritto, in data 3 maggio 2012, l’accordo interconfederale sull’apprendistato artigiano che recepisce le ultime novità in fatto di contratto di apprendistato.

L’accordo decorre dal 26 aprile 2012, giorno di entrata in vigore della nuova disciplina sull’apprendistato. Sono state confermate tutte le durate previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro portando a 5 anni le durate superiori.

Il testo sottoscritto si applica anche alle imprese artigiane dei settori privi di specifica copertura contrattuale. E’ stata confermata la valenza formativa dell’impresa artigiana e la possibilità di effettuare la formazione, tutta o in parte, all’interno dell’azienda. Le Confederazioni dell’artigianato e delle Pmi esprimono grande soddisfazione per il riconoscimento della peculiarità dell’artigianato come ambito nel quale la formazione delle professionalità avviene soprattutto grazie a strumenti come l’apprendistato.

In base al contenuto dell’accordo, le disposizioni si applicano ai rapporti di lavoro in apprendistato instaurati a partire dal 26 aprile 20112 e scadono il 31 dicembre 2012. I contratti di apprendistato stipulati anteriormente continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedente.
Gli accordi sottoscritti si applicano ai rapporti di lavoro degli apprendisti dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi tra le associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie.

Non solo, le disposizioni di applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori attualmente privi di specifica copertura contrattuale. A questo scopo la disciplina contrattuale dell’apprendistato applicabile sarà quella del contratto collettivo dell’area meccanica artigianato.  Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario della stipulazione del contratto stesso e dovrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor, a meno di disposizioni previsti negli accordi interconfederali regionali.

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