Dalla Cassazione chiarimenti sulla decorrenza dell’indennità di maternità

 La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 21509 del 30 novembre 2012, ha chiarito, anche grazie ad un ricorso al fine di vedersi riconoscere l’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa relativi al parto avvenuto il 6 dicembre 1994, oltre a chiedere la condanna del l’Inps al pagamento di tale prestazione, che qualora la lavoratrice intervenga facendo valere il proprio diritto ai ratei, l’INPS è tenuto al pagamento dell’indennità per tutto il periodo di maternità, considerando che il diritto della madre si prescrive solo in caso di mancata attivazione del procedimento amministrativo.

Rivalutato l’assegno di maternità

 Si è deciso per l’anno corrente di aggiornare l’importo dell’assegno di maternità rilasciato dallo Stato italiano portandolo così, per il 2012, ad un importo di poco inferiore ai 2mila euro.  L’assegno, lo ricordiamo, spetta alle lavoratrici precarie e discontinue che diventano madri nel corso dell’anno corrente ed è vincolato al rispetto di determinate condizioni.

Dall’Inps comunicazioni sui pagamenti delle pensioni e prestazioni in Emilia Romagna per il sisma 2012

 In seguito all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia Romagna, il nostro Istituto previdenziale informa, con il messaggio n. 8802 del 22 maggio 2012, che a seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l’Istituto assicura la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate.

Astensione dal lavoro e interdizione obbligatoria, diritti e vincoli

 L’indennità di maternità è un diritto della lavoratrice parasubordinata, ma con dei vincoli: la lavoratrice deve astenersi ”effettivamente” dal lavoro, non deve svolgere cioè nessuna attività lavorativa durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata.

È assolutamente vietato, infatti, anche per le lavoratrici parasubordinate, come per le lavoratrici dipendenti, svolgere qualsiasi tipo di lavoro durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata.

Si rende noto, per maggiore informazione alle interessate, che esiste l’obbligo di attestare l’astensione dal lavoro nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la lavoratrice e il committente, nel caso della lavoratrice a progetto, delle lavoratrici coordinate e continuative, delle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali o associante in partecipazione o della libera professionista,

Si ricorda ancora che per le lavoratrici a progetto vale la seguente norma: la sospensione del rapporto di lavoro per l’astensione obbligatoria conferisce alla lavoratrice il diritto alla proroga della durata del rapporto per 180 giorni, a meno che il contratto individuale non contenga migliori disposizioni. Per quanto riguarda il congedo di maternità, il periodo va da due mesi prima della data presunta del parto a 3 mesi dopo il parto, come per le lavoratrici dipendenti.

Il diritto all’indennità di maternità

 Abbiamo già segnalato che, in base al D.M. 12.07.2007, hanno diritto al congedo per maternità, oltre alle lavoratrici dipendenti, anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps.

In particolare, quindi, il diritto all’indennità di maternità spetta alle lavoratrici a progetto e alle collaboratrici coordinate e continuative; alle lavoratrici associate in partecipazione; alle libere professioniste iscritte alla gestione separata; alle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali per meno di 30 giorni nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso datore di lavoro; alle lavoratrici comprese nelle categorie “tipiche” di amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; alle lavoratrici che svolgano “lavoro autonomo occasionale“; ai venditori “porta a porta”.

Possono usufruire del beneficio la madre naturale; la madre che adotta oppure ha in affidamento un minore, a ricorrere dal giorno in cui il minore entra nell’anagrafica della famiglia; il padre nel caso che la madre muore oppure è affetta da grave patologia o abbandona il figlio oppure se il padre ha il bambino in affidamento esclusivo.

Le retribuzioni di riferimento per l’anno 2012

 L’Inps, attraverso la sua circolare n. 59 dello scorso 27 aprile 2012, ha deciso di mettere in evidenza i nuovi importi giornalieri in base ai quali devono essere determinate le prestazioni economiche per le indennità di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre prestazioni, per i periodi di paga compresi nell’anno 2012.

Nella circolare, inoltre, sono resi noti gli importi e i limiti di reddito 2012 per gli assegni di maternità concessi dai Comuni e per gli assegni di maternità dello Stato concessi dall’Inps.

In effetti, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2012, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Il demansionamento al rientro per maternità

Il Ministero del lavoro ha risposto ad un interpello richiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha avanzato richiesta di al fine di conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito ad un ipotesi di legittimo demansionamento (articolo 9, D.Lgs. n. 124/2004 ) di una lavoratrice e come si contempla con la previsione della conservazione del posto di lavoro al rientro dalla maternità, articolo 56, D.Lgs. n. 151/2001.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto precisazioni sulla corretta interpretazione del disposto presente all’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001, con riferimento alle modalità di esercizio del diritto della lavoratrice al rientro e alla conservazione del posto di lavoro successivamente alla fruizione del periodo di astensione per maternità.

Inps, attivazione del servizio sui congedi di maternità e parentali

L’Inps, con la circolare n. 106 dello scoro 5 agosto 2011, informa che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di congedo di maternità e paternità per lavoratori e lavoratrici dipendenti, delle domande di per le lavoratrici autonome, nonché delle domande di indennità di maternitàcongedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti e lavoratrici autonome.

Ricordiamo che le domande dovranno essere presentate utilizzando uno dei canali previsti dall’Istituto previdenziale, ossia WEB, per i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, e con il Contact Center Multicanale, attraverso il numero verde 803164.

È previsto un periodo transitorio durante il quale sarà ancora possibile l’invio delle domande con le modalità tradizionali.

Le pari opportunità anche nello sport

Grazie ad una proposta di legge presentata da Di Centa e Ceccacci Rubino, anche lo sport deve rispettare le pari opportunità con atti e comportamenti opportuni e congrui. In effetti, per via delle disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica, il nostro Parlamento ha voluto dare risposte precise anche ad un particolare settore come quello sportivo.

Il nuovo testo unificato delle proposte di legge, la 4019, detta norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.

Impiegati del commercio: pagamento delle festività

 L’Inps, con messaggio n. 9970 del 3 maggio 2011, riferendosi ai lavoratori addetti al commercio con qualifica di impiegati, scioglie alcuni dubbi in merito all’erogazione del trattamento di malattia e maternità relativamente alla giornata festiva del 25 aprile.
Con questo messaggio, l’istituto previdenziale ha reso noto che gli addetti al commercio con qualifica di impiegati hanno diritto alle indennità in oggetto per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia e maternità con esclusione delle festività nazionali infrasettimanali che cadono di domenica come stabilito dal rispettivo Contratto collettivo nazionale di categoria.

Ministero del lavoro, in arrivo il rapporto ISEE

 Il Ministero del Lavoro ha diffuso la quarta edizione del rapporto ISEE 2010 e dai dati emerge un dato importante, ovvero su 6,9 milioni di attestazioni l’11% proviene da famiglie straniere e rispetto alle famiglie italiane, quelle straniere fanno ricorso maggiore alle tariffe agevolate per gli asili nido, gli aiuti per l’affitto e l’assegno di maternità.

Nel Rapporto si analizza in maniera estremamente precisa la dinamica della diffusione dello strumento da un punto di vista territoriale e prestazionale; si esaminano poi le caratteristiche socio-demografiche e occupazionali della popolazione ISEE, anche con riferimento alla popolazione nata all’estero, nonché le caratteristiche economiche, mediante l’analisi delle distribuzioni dell’indicatore ISEE nel suo complesso, ma anche nelle sue componenti reddituali e patrimoniali.

Nel corso del 2009 sono state 6,9 milioni le DSU, ovvero la dichiarazione sostitutiva unica, sottoscritte, un milione in più rispetto all’anno precedente corrispondente ad a una crescita del 17%.

Istat, lo stato della spesa sociale in Italia

Presentata l’analisi della spesa sociale in Italia dal Ministero del Lavoro alla Conferenza nazionale ISTAT tenuta la scorsa settimana.

Per essere più precisi la ricerca predisposta dal Ministero costituisce un contributo preliminare ad un’analisi della composizione dell’impegno finanziario pubblico per alcune funzioni di spesa sociale per il triennio 2007-2008-2009.

La ricerca è stata condotta a partire dalle risultanze di documenti di bilancio, documenti statistici ed altri documenti ufficiali, in maniera sperimentale e senza pretesa di esaustività.

Il documento presentato pone in evidenza diversi aspetti: dall’invalidità alla tutela della famiglia, dal lavoro in senso lato alle politiche abitative fino ad arrivare alla povertà e ai fattori di esclusione sociale.

Inps, chiarimenti sul congedo straordinario

Il maggiore istituto previdenziale ha deciso si diffondere un messaggio allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

In effetti, secondo il messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, l’istituto previdenziale intende fornire ulteriori delucidazioni in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto indicato e l’ente competente all’erogazione dell’indennità.

Si ricorda che l’ex articolo 42 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.