Maternità e congedo per il minore con handicap

 I lavoratori che hanno un figlio affetto da grave handicap hanno diritto ad agevolazioni particolari.

Fra le altre, il diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa oppure al permesso giornaliero retribuito per una o due ore fino al compimento del terzo anno di età del figlio. Dopo che il bambino avrà compiuto i tre anni, il genitore lavoratore avrà diritto a tre giorni di permessi mensili retribuiti.

Il congedo per figli affetti da handicap grave in dettaglio:
*Il lavoratore con figlio portatore di handicap ha diritto a congedo, permessi e riposi anche se l’altro genitore non lavora oppure non ne ha diritto.
*Il lavoratore non può beneficiare di permessi e astensione facoltativa nello stesso giorno. Più chiaramente non può richiedere permessi nel periodo in cui è in congedo per handicap del proprio figlio.
*I genitori però possono beneficiare contemporaneamente l’uno dell’astensione facoltativa e l’altro dei permessi per i figli disabili.
*Il genitore lavoratore può cumulare anche riposi e permessi nel periodo di congedo per figlio portatore di handicap e di congedo per malattia del figlio.

L’indennità di maternità se scade il contratto

 La lavoratrice che ha un contratto a tempo determinato ha diritto all’indennità INPS per la maternità anticipata o obbligatoria, anche in caso di scadenza del contratto di lavoro.

Così è stabilito dalla circolare ministeriale del 1° dicembre 2004: in caso di scadenza del contratto viene riconosciuta alla lavoratrice l’indennità di maternità anche se in modalità differenti ovvero in base alla durata del periodo di conclusione del rapporto di lavoro: se cioè il rapporto di lavoro si è concluso da più di 60/120 giorni o meno. Questo il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 460/2003.

La donna in maternità nel Contratto di Commercio

 Il Contratto di Commercio è stato rinnovato dal 1° gennaio 2011 con durata fino al 31 dicembre 2013.

In base a questo contratto e per aver diritto alla tutela prevista dalla legge 1204/71, le lavoratrici madri hanno l’obbligo di presentare al datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato sanitario di gravidanza e il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile.

In caso di maternità, le lavoratrici possano chiedere il congedo dal lavoro per i seguenti periodi: *dai due mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; *per il periodo che intercorre tra la data presunta del parto e il parto stesso; *per i tre mesi che seguono il parto; *per ulteriori sei mesi successivi ai primi tre, che diventano sette mesi per le lavoratrici madri che svolgono lavori pericolosi e faticosi; *per i giorni non goduti in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta indicata nel certificato.

News Maternità e malattia dal 2012

 I cambiamenti apportati dal Decreto Legge Monti per gli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Nuova legge nuove regole: dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta l’indennità di maternità e malattia anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps.

Anche i liberi professionisti e i lavoratori con contratto a progetto, il cosiddetto co.co.co., hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia e al congedo parentale, se però non sono titolari di altra pensione e se non sono iscritti ad altre forme previdenziali. Entriamo nel dettaglio per approfondire i cambiamenti apportati dal suddetto Decreto Legge Monti per l’anno in corso.

Certificazione dei requisiti per l’indennità di paternità

 Se il padre del bambino è un lavoratore dipendente ha diritto al congedo di paternità e quindi all’indennità dall’Inps.

Tuttavia ha l’obbligo di presentare al datore di lavoro e all’Inps una certificazione dei requisiti per l’indennità di paternità,* dalla quale risulti il suo diritto al congedo di paternità e alla relativa indennità.

Se la madre muore, il padre lavoratore deve allegare alla certificazione anche il relativo certificato di morte oppure una dichiarazione firmata se regolarmente coniugato con la madre morta oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se padre del bambino, ma non coniugato con la madre del bambino stesso.

Le tutele per il padre e il riconoscimento del congedo di paternità

 In questo spazio vogliamo approfondire quali siano le tutele del padre in caso di sua assenza dal lavoro per congedo di paternità e per il riconoscimento dello stesso congedo di paternità. Esaminandone i vari casi.

In caso di morte della madre, qualunque sia la causa del decesso, il riconoscimento del congedo di paternità è automatico e così anche dell’indennità Inps.

La conservazione del lavoro, i diritti del padre lavoratore

 Il padre lavoratore dipendente in congedo di paternità ha tutti i diritti riconosciuti alla madre nel caso di congedo obbligatorio per maternità.

Fra i diritti primari è il divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo e fino a quando il bambino compie un anno. C’è il divieto assoluto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. Anzi il licenziamento viene ritenuto nullo, a meno che non dipenda da giusta causa, come la cessazione dell’attività oppure la scadenza del termine di un contratto a tempo determinato.

Domanda indennità di maternità e modalità di pagamento, dove e quando

 La domanda per ricevere l’indennità di maternità va presentata alla sede Inps di residenza prima dell’inizio dell’astensione dall’attività lavorativa e in ogni caso entro 1 anno dal termine del periodo indennizzabile. La lavoratrice può fare la domanda anche mediante un modello predisposto dall’Inps reperibile sul sito dell’ente,

La domanda dovrà essere redatta chiaramente e dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il certificato medico di gravidanza: quest’ultimo non va accluso in caso di adozione o affidamento.

Misura e calcolo dell’indennità di maternità per lavoratrici a progetto, ma non solo

 Abbiamo già precisato che il diritto all’indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici a progetto. L’indennità di maternità viene calcolata in misura pari all’80% di 1/365 del reddito medio annuo che deriva da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, nel periodo di riferimento. L’indennità viene inoltre calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività.

Se la lavoratrice ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure è una lavoratrice a progetto o è compresa in categorie assimilate, il calcolo di riferimento è il reddito medio annuo, effettivamente percepito, dei 12 mesi che precedono i due mesi la data presunta del parto, quando cioè inizia l’astensione obbligatoria. Precisiamo che il reddito medio risulta dai versamenti contributivi del lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

Requisiti contributivi per il diritto all’indennità di maternità o paternità

 Abbiamo già spiegato che le lavoratrici madri iscritte alla Gestione separata Inps hanno l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo per poter accedere all’indennità di maternità.

Torniamo sull’argomento per chiarire che, al momento di presentazione della domanda di indennità, devono risultare accreditati almeno tre mesi di contributi nell’arco dei 12 mesi e prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto. Per avere i tre mesi accreditati nei 12 mesi, i contributi versati dalla lavoratrice devono rispecchiare i criteri di accredito dei mesi della Gestione separata, al fine di acquisire altri diritti, ad esempio anche il diritto all’indennità di degenza ospedaliera.

Si ricorda, inoltre, che i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti vengono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno. Più chiaramente: se la lavoratrice parasubordinata ha effettuato nel 2011 una prestazione per la quale percepisce il compenso nel 2012, il versamento contributivo andrà a coprire l’anno 2012 e non il 2011. Il motivo è semplice: nella Gestione separata si segue il criterio di cassa.

Il diritto all’indennità di maternità

 Abbiamo già segnalato che, in base al D.M. 12.07.2007, hanno diritto al congedo per maternità, oltre alle lavoratrici dipendenti, anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps.

In particolare, quindi, il diritto all’indennità di maternità spetta alle lavoratrici a progetto e alle collaboratrici coordinate e continuative; alle lavoratrici associate in partecipazione; alle libere professioniste iscritte alla gestione separata; alle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali per meno di 30 giorni nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso datore di lavoro; alle lavoratrici comprese nelle categorie “tipiche” di amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; alle lavoratrici che svolgano “lavoro autonomo occasionale“; ai venditori “porta a porta”.

Possono usufruire del beneficio la madre naturale; la madre che adotta oppure ha in affidamento un minore, a ricorrere dal giorno in cui il minore entra nell’anagrafica della famiglia; il padre nel caso che la madre muore oppure è affetta da grave patologia o abbandona il figlio oppure se il padre ha il bambino in affidamento esclusivo.

Tutela della maternità per lavoratrici a progetto

 Le donne che lavorano con contratto a progetto, che siano libere professioniste senza cassa o lavoratrici parasubordinate, hanno diritto al congedo e all’indennità di maternità da parte dell’Inps. Naturalmente, per accedere a tali diritti, sono indispensabili precisi requisiti e seguire le modalità richieste. In primis: i requisiti contributivi.

Per quanto riguarda le modalità per presentare la domanda, vediamo in dettaglio quali siano le leggi che le regolano.

La legge tutela la lavoratrice per tutto l’arco temporale compreso fra il periodo della gravidanza e la nascita del bambino e dal primo anno del bambino per otto anni consecutivi. La donna in attesa ha diritto anche al congedo di maternità per cinque mesi, da distribuire nel periodo che precede il parto e in quello che segue il parto, secondo le esigenze. Durante il congedo di maternità la donna ha anche diritto ad una indennità di maternità da parte dell’Inps, in base al D. M. 12 luglio 2007.