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Congedo di maternità per le lavoratrici a progetto

Dopo aver puntualizzato le tutele economiche a favore delle lavoratrici a progetto, ora cerchiamo di chiarire meglio il congedo di maternità previsto per la lavoratrice in questione.

In effetti, a seguito della decisione del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che ha reso esecutiva, con decreto del 13 luglio 2007, l’estensione delle tutele di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto n. 151/2001 a favore dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate, il maggiore istituto previdenziale italiano è intervenuto nella materia al fine di chiarire la sua posizione a riguardo.

In effetti, l’Inps ha puntualizzato, con la circolare n. 64 del 13 maggio 2010, i principi e le modalità di calcolo della contribuzione figurativa a favore, per l’appunto, dei lavoratori a progetto.

Ora, alla luce della circolare si osserva che le tutele sono estese anche ai casi di adozione e di affidamento di un bambino che non abbia superato i sei anni di età, ovvero i 18 anni di età nell’ipotesi di adozione internazionale.

Il congedo di maternità, previsto dall’articolo 16 del decreto n. 151/2001, consiste nel divieto di adibire al lavoro le donne appartenenti alle suddette categorie durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo i casi in cui è possibile lavorare fino ad un mese dal parto.

In caso di parto oltre la data presunta si considera il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.

Non solo, il divieto vale anche durante i tre mesi dopo il parto e negli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Il divieto si estende anche ai periodi di astensione anticipata che la direzione provinciale del lavoro può stabilire, in forza all’articolo 17 del decreto n. 151/2001, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

È opportuno in ogni caso ricordare che, per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell’Inps, l’astensione anticipata può essere riconosciuta solo nel primo dei tre casi sopra esposti.

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