Le ferie non godute per il personale della scuola

 È stato sospeso il pagamento delle ferie non godute per il personale scolastico supplente e i sindacati hanno ritenuto illegittimo la decisione preparandosi ad un confronto con il Ministero ritenendo che le disposizioni contestate si pongano in aperto contrasto con principi generali dell’ordinamento ribaditi anche di recente in importanti sentenze.

L’Iscrizione alla Casse edile non è obbligatoria solo per chi applica il contratto edile

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ha risposto, attraverso la sua Direzione generale per l’Attività Ispettiva, all’interpello avanzato dall’Unione Province d’Italia, in merito all’applicabilità dell’obbligo all’iscrizione alla Cassa edile di una società, pur svolgendo attività del comparto edilizio, ha aderito al contratto nazionale dei metalmeccanici.

Chiarimenti per i lavoratori “salvaguardati”

 Interessanti novità procedurali per i lavoratori salvaguardati che potranno, così, concludere il proprio iter burrascoso e ottenere finalmente quanto promesso prima dell’entrata in vigore delle recenti novità in fatto di previdenza dal Governo Monti.

Il riposo del collaboratore familiare

 Al pari di qualsiasi lavoratore anche il collaboratore familiare ha diritto al riposo settimanale e annuale, così come stabilito dalla contrattazione collettiva e le norme in materia.

In sostanza, il lavoratore domestico ha diritto a 36 ore di riposo settimanale con la particolarità che 24 di queste ore devono, normalmente, coincidere con la domenica. È possibile derogare da questa particolarità se il lavoratore professi una fede differente da quella cattolica, in questo caso occorre considerare il riposo in modo diverso.

Il rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici

 Anche se la crisi finanziaria ed economica stringe, le parti sociali hanno avviato la procedura di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro: alcuni percorsi si sono conclusi con la firma delle rappresentanze sindacali e altre realtà hanno iniziato proprio in questi giorni il confronto.
Così, il settore dell’Artigianato, area meccanica, ha concluso la trattativa portando la definizione di un nuovo contratto con la firma unitaria lo scorso 12 luglio 2012 con la stesura del testo del contratto  artigianato area meccanica.

Parere della Fondazione Studi CdL sull’apprendistato in merito al parere di conformità sul patto formativo

 La Fondazione del Centro studi dei Consulenti del Lavoro – con una nota argomentata dal dr. Enzo De Fusco – ha dato la propria interpretazione sugli Enti bilaterali nel contratto di apprendistato, relativamente al parere di conformità sul patto formativo.

La Fondazione del Centro studi dei Consulenti del Lavoro si pone il quesito sulla validità dei criteri interpretativi forniti dalle preleggi; infatti, il dibattito sulla obbligatorietà di alcune clausole dei contratti collettivi, e fra tutte quelle che impongono il rilascio del parere di conformità per il piano formativo dell’apprendista, suscita sempre grande interesse e a volte genera. Anche posizioni interpretative molto creative che rischiano di disorientare inutilmente gli operatori.

Dal Ministero del lavoro chiarimento per mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad una istanza di interpello presentato dall’Unione Generale del Lavoro – Federazione Nazionale Sanità – al fine di conoscere il parere di della Direzione generale in merito alla problematica concernente l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro – “causa neve” – nell’ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio.

Infatti, ricordiamo che, nelle giornate del 3, 4, 6, 10 e 11 febbraio 2012, le autorità pubbliche dei territori interessati hanno provveduto ad emanare specifiche ordinanze, disponendo la chiusura di tutti gli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene e/o gomme termiche.

Dal Ministero del Lavoro chiarimenti sui soggetti legittimati alla formazione

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 13 del 5 giugno 2012, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, alcuni chiarimenti in merito alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile, specificatamente in relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli “organismi paritetici” (articolo 2, lett. ee), D. L.vo n. 81/2008).

La normativa di riferimento prevede che solo gli Enti bilaterali sono da considerare quali organismi paritetici di settore e questo comporta che solo gli enti bilaterali sono legittimati a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 del D. L.vo n. 81/2008).

L’apprendistato per i Centri Elaborazione Dati

 È stato firmato anche per il settore Centri Elaborazione Dati (CED) l’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante così come prevede  il D.Lgs. 14/9/2011, n. 167 e la nuova disposizione decorre dal 26 aprile 2012 e ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25/4/2012, continua ad applicarsi la normativa di cui al CCNL 4/12/2009.

In base al nuovo accordo possono essere assunti con questo particolare contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, o a partire dal compimento dei 17 anni per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005. Il periodo di prova è pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per l’inquadramento professionale del livello di destinazione finale: in ogni caso tale periodo non può superare i due mesi.

Quando il lavoro è stagionale

 Le attività stagionali sono più diffuse di quanto si possa immaginare; in effetti,  le attività stagionali sono così definite  perché non si svolgono in modo continuativo  ma si concentrano  in determinati periodi dell’anno.

Questo particolare contratto di lavoro risponde alla contrattazione collettiva e ad alcune disposizioni di legge; in effetti, in questo ambito occorre tenere presente l’allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, la legge n.247/2007 e il decreto leg.vo n.368/2001.
In particolare, il settore turistico fa riferimento  soprattutto  alla contrattazione collettiva di riferimento del settore turismo e terziario, nonché all’avviso comune del 12 giugno 2008.

In arrivo l’accordo sull’apprendistato professionalizzante nel settore del credito cooperativo

 Così come prevede il decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167, è stato firmato, a decorrere dal 26 aprile 2012, l’accordo per l’apprendistato professionalizzate: ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 24 aprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 30 del contratto collettivo di lavoro del 21 dicembre 2007.

In base al contenuto dell’accordo, il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni. In caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell’apprendista, e comunque superiore a 30 giorni, l’Azienda può disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all’interessato.

Il controllo fiscale in caso di infortunio

 La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15773/2002, è stata presa a riferimento in materia di infortuni sul lavoro in merito all’obbligo di reperibilità dove si ribadisce che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.

In effetti, in caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è competenza  di tale Istituto assicuratore  attivare il medico legale INAIL per la visita fiscale.

In particolare, la stessa Corte di Cassazione, con la sopracitata sentenza, ha determinato da tempo  l’INPS  ad attivare un servizio a domanda,  per  eseguire visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.

Il datore di lavoro può rivolgersi, quindi, all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e  sino  a guarigione clinica. Pertanto appare  evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro.