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Il cambio del Fondo in caso di previdenza integrativa

 Esiste il limite dei due anni; in effetti, un iscritto ad un fondo complementare che nel caso avesse la necessità di trasferire il capitale maturato verso un fondo differente ha la possibilità di farlo al patto che abbia trascorso almeno due anni al fondo cedente.

In questo caso si è molto chiaro: gli Statuti o i regolamenti dei fondi non possono stabilire nelle condizioni limitative accessori. Infatti, sono decisamente nulli tutte le condizioni limitative che tendono a scoraggiare il trasferimento quali la presenza di alti costi amministrativi.
Non solo, non esistono imposizioni fiscali particolari sulle somme da trasferire e l’eventuale contribuzione a carico di ciascun datore di lavoro spettano così come stabilisce, eventualmente, il proprio contratto collettivo di riferimento.

In questo contesto, il trasferimento del proprio fondo da fondi negoziali verso fondi aperti o Pip assicurativi sono scoraggiati perché, in questo caso, il lavoratore perderebbe il contributo a carico del datore di lavoro perché, in virtù degli accordi nazionali tra l’associazione dei datori di lavoro e le rappresentanze sindacali, il datore di lavoro è obbligato a versare verso un fondo negoziale.

Le operazioni di trasferimento, che non sono soggette a prelievi fiscali, devono essere effettuate entro sei mesi dalla data di richiesta.
A questo proposito, le associazioni di categoria hanno recentemente siglato una linea guida, in realtà è stata aggiornata la precedente per recepire queste modifiche, per regolare i differenti rapporti che vengono a crearsi.

In realtà, possono esistere anche casi limite quando l’iscritto ad un fondo pensione ha ceduto quote di stipendio o di trattamento di fine rapporto, o TFR,  a garanzia di contratti di finanziamento.

Per inciso, un iscritto ad un fondo negoziale può chiedere l’anticipazione sul capitale trascorsi otto anni dall’iscrizione al fondo stesso. l’anticipo può essere chiesto fino al 30% del montante accantonato senza particolari formalità. Ad ogni modo, sul capitale anticipato grava una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

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