In arrivo l’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato nel settore industria

 La Confindustria ed i sindacati CGIL, CISL e UIL, hanno sottoscritto, in data 18 aprile 2012, l’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato nel settore industria.

Il testo dell’Accordo prevede che, in via sussidiaria rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva dal decreto legislativo n. 167/2011, per il contratto di apprendistato, relativamente alle assunzioni decorrenti dal prossimo 26 april2 2012, trova applicazione la nuova disciplina.

Al via il rinnovo del contratto dei metalmeccanici

 Le tute blu hanno deciso di dare l’avvio al dibattito interno sul rinnovo contrattuale cercando di mettere a punto una piattaforma unitaria chiedendo alla FIOM di contribuire alla nuova stagione. Infatti, le due organizzazioni sindacali, Fim e Uilm, si troveranno mercoledì 18 aprile per avviare la discussione sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici e della Fiat.

I due segretari dei metalmeccanici di Cisl e Uil, Giuseppe Farina e Rocco Palombella, hanno inviato al loro omologo della Fiom nazionale Maurizio Landini una lettera di invito dove

Le rimodulazioni delle posizioni stipendiali per il personale della scuola

 L’Inpdap, attraverso la sua nota operativa n. 2 dello scorso 13 febbraio 2012, ha comunicato alcuni chiarimenti in merito alle rimodulazioni delle posizioni stipendiali per il personale del comparto scolastico. In base alla nota operativa l’Inpdap chiarisce che ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini del trattamento di fine servizio, compresa anche della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato, si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2011 relativo al personale del comparto scuola.

L’Inpdap ricorda che, per effetto della sottoscrizione dallo scorso 4 agosto 2011 del nuovo contratto collettivo che rimodula le posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola, a decorrere dal 1° settembre 2010 le preesistenti posizioni stipendiali, indicate nella tabella B della nota operativa n. 9 del 18 febbraio 2009, vengono rideterminate secondo la nuova definizione di cui alla tabella 1 allegata alla presente nota.

Chiarimenti sulla durata massima dell’apprendistato

Il Testo Unico e gli accordi interconfederali, insieme ai contratti collettivi, stabiliscono la durata massima dell’apprendistato che, tra l’altro, sono messi in relazione con l’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione che si intenda raggiungere visto che è fortemente messa in relazione con il percorso formativo che il datore di lavoro deve mettere a punto.

Secondo alcune indicazioni la durata massima non può essere superiore a tre anni, o cinque per quelle figure professionali specificatamente individuate dalla contrattazione di riferimento. In realtà, occorre riferirsi ai singoli settori di riferimento perché per il segmento degli studi professionali l’apprendistato, di mestiere o professionalizzante, non può essere inferiore a 30 mesi con una durata massima di tre anni.

Il rinnovo del contratto dei bancari

Finalmente anche i bancari hanno il rinnovo del proprio contratto collettivo di lavoro; infatti, è stata siglata lo scorso 19 gennaio il rinnovo del CCNL del settore del credito che, tenuto conto, della particolare situazione economica, presenta alcuni spunti decisamente innovativi.

Infatti, in base agli accordi gli  aumenti economici, a regime, corrispondono a 170 euro, di media, calcolati sul quarto livello della terza area professionale, ma sono esclusi sia il conguaglio per il 2008, 2009 e 2010 e l’ ”una tantum”. Gli aumenti, sempre riferibili al quarto livello della terza area, sono corrisposti in 3 rate (1° giugno 2012 – 46 euro, 1° giugno 2013 – 47 euro, 1° giugno 2014  – 77 euro).

Il superamento dei limiti nel part-time in edilizia

Il Ministero del lavoro ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in materia di contratto part-time nel settore edile, In effetti, in risposta ad un interpello richiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.

Nello specifico il Consiglio Nazionale chiede se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto, ai sensi del citato art. 1, comma 3.  Non solo, lo stesso Consiglio Nazionale ipotizza che lo stesso prestatore sia titolare di altro contratto di lavoro a tempo parziale, con diverso datore ed espleti, in tal modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.

La normative sulle ferie in campo internazionale

L’Italia aderisce a diverse convenzioni internazionali che si occupano della tutela dei diritti dei lavoratori in qualsiasi contesto operativo.

Per quanto riguarda la ferie è possibile riferirsi ad almeno due contesti di riferimento, ossia la convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – in particolare la Convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro all’articolo 9, n. 1, del 24 giugno 1970 n. 132 relativa ai congedi annuali pagati – che prevede che la parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell’articolo 8 della convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo mentre il resto del congedo annuale deve essere pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell’anno che dà diritto al congedo.

In arrivo chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulle prossime scadenze fiscali

Avevamo già dato evidenza della possibilità di ridurre l’acconto Irpef dovuto per il 30 novembre 2011 e ora l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione N. 111/E,  comunica che è stata istituita della causale contributo “HTL1” per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro, per la provincia di Trento, a favore di Federalberghi

In effetti, così come ricorda la stessa Agenzia delle Entrate, con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e  l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Flexsecurity, il nuovo contratto di lavoro

 Sul quotidiano Europa l’autorevole esperto in diritto sul lavoro, Tiziano Treu, ha ribadito una preoccupazione su un tema che è diventato attuale, ossia che la proposta di flessibilità avanzata da Pietro Ichino, la Flexsecurity, non si areni alla fine come una classica soluzione all’italiana.

Approfittiamo per ribadire alcuni concetti che sono legati alla Flexsecurity. In questo nuovo schema è prestatore di lavoro dipendente qualsiasi lavoratore subordinato, nonché il lavoratore autonomo che presti la propria attività per l’impresa in modo continuativo, traendone più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che ricorra alternativamente o una retribuzione annua lorda annua del collaboratore autonomo superi i 40.000 euro o che il collaboratore autonomo sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall’azienda.

Enpals, chiarimenti su lavoro a tempo parziale

L’Enpals, l’Ente assicurativo dei lavoratori dello spettacolo, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al contratto di lavoro a tempo parziale, o part-time.

In effetti, l’Enpals è intervenuto in merito attraverso la sua nota operativa dello scorso 4 novembre 2011 chiarendo la posizione dell’Istituto previdenziale di categoria nell’applicazione del lavoro part-time nel delicato settore dello spettacolo e la disciplina in tema di contribuzione previdenziale per il lavoro a tempo parziale in caso di prestazioni rese da soggetti titolari di rapporti di lavoro di natura parasubordinata o autonoma.

Il nuovo contratto con l’Uaw alla Chrysler

Dopo la General Motors e la Ford anche la Chrysler ha chiuso l’accordo sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i prossimi quattro anni con un accordo che soddisfa il sindacato americano e la controparte datoriale italiana, ossia la Fiat Auto.

L’amministratore delegato di Fiat Auto, Sergio Marchionne, ha visibilmente espresso la sua soddisfazione e ha riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dal governo americano e, in modo particolare, dal sindacato di categoria che in periodo di crisi, ha deciso di dare un forte sostegno alla direzione aziendale.

Il contratto riconosce il contributo dei lavoratori alla ripresa, e li premia per l’attuale e il futuro successo di Chrysler, assicurando allo stesso tempo che l’azienda resti competitiva. Un risultato significativo considerando che solo due anni fa eravamo in bancarotta

Ministero del lavoro, la durata massima dell’apprendistato

Il Ministero del lavoro ha deciso di rispondere ad un quesito di ordine generale sollevato da diversi soggetti teso a capire la durata massima dell’apprendistato nei settori equipollenti l’artigianato.

Nello specifico, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, ha risposto ad un quesito della Confcommercio e della Confesercenti, in merito alla durata massima del nuovo apprendistato professionalizzante o di mestiere disciplinato dall’art. 4 del D.L.vo n. 167/2011.

L’eccedenza di personale e mobilità collettiva nella pubblica amministrazione

 L’articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conosciuto anche come Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, si occupa di disciplinare l’eventuale eccedenza di personale nella pubblica amministrazione o la procedura di mobilità collettiva.

Infatti, le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali e ad osservare le procedure previste. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, ed in particolare l’articolo 4, comma 11, e l’articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’articolo 33, o almeno i primi commi, si applica quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci  dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano diverse disposizioni.

Governo, la risoluzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.  245 del 20 ottobre 2011, il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2011 n. 171, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In effetti, il regolamento disciplina la procedura, gli effetti  ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente  inidoneità psicofisica  dei   dipendenti,   anche  con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato. Il regolamento si attua anche alle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici non economici fino a quelli di ricerca e delle università.