Sicurezza sul lavoro, le riunioni periodiche

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 pone in essere diversi adempimenti al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e, tra questi, di certo non possono mancare le riunioni periodiche.

In effetti, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sicurezza sul lavoro, la formazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’Allegato 2 del decreto legislativo n. 81/2008, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 106/2009,  dandone preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni previste dal sopracitato decreto.

Questa possibilità è concessa ricorrendo ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di stabilire i contenuti e le articolazioni dei corsi di formazione di datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Lo Statuto dei lavoratori e il decreto correttivo 106/09

Le modifiche apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08 sono diverse e di varia natura. In particolare, uno dei punti di maggiore attenzione sindacale è certamente quello coinvolge l’aspetto della sorveglianza sanitaria.

In effetti, l’articolo 26 comma 2 modifica l’articolo 41 comma 3 del decreto 81/08, ovvero sulla visita medica preassuntiva che, secondo i pareri di diversi esperti del settore, si porrebbe in contrasto con lo Statuto dei lavoratori.

In effetti, il decreto 106/09, oltre alla possibilità per le aziende di effettuare le visite mediche anche in fase preassuntiva, introduce una modifica anche per i casi in cui un lavoratore risulta inidoneo rispetto alla sua mansione originaria.

Il dettato originale della disposizione, decreto 81, prevede che il datore di lavoro in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Il D. Lgs. 81/08 è stato corretto dal D.Lgs. 106/09

Il Decreto legislativo n.81 del 2008 (il cosiddetto Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), è stato integrato da un decreto correttivo, il cosiddetto Decreto Legislativo n.106 del 2009. Tale modifica è stata apportata a causa delle numerose morti sul lavoro che ha portato il ministro del Lavoro Sacconi a comunicare un nuovo progetto straordinario per la sicurezza.

Tra le principali novità introdotte dal Decreto vi sono:

  • la ridefinizione del campo di applicazione che si amplia ai volontari della Croce Rossa, le forze armate e di polizia ed i vigili del fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto
  • lo snellimento di alcune procedure riguardanti la valutazione dei rischi ed i sistemi di gestione