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Il D. Lgs. 81/08 è stato corretto dal D.Lgs. 106/09

Il Decreto legislativo n.81 del 2008 (il cosiddetto Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), è stato integrato da un decreto correttivo, il cosiddetto Decreto Legislativo n.106 del 2009. Tale modifica è stata apportata a causa delle numerose morti sul lavoro che ha portato il ministro del Lavoro Sacconi a comunicare un nuovo progetto straordinario per la sicurezza.

Tra le principali novità introdotte dal Decreto vi sono:

  • la ridefinizione del campo di applicazione che si amplia ai volontari della Croce Rossa, le forze armate e di polizia ed i vigili del fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto
  • lo snellimento di alcune procedure riguardanti la valutazione dei rischi ed i sistemi di gestione
  • la possibilità di subdelega e degli obblighi dei fornitori
  • l’istituzione di una patente a punti per verificare l’idoneità delle imprese in caso di appalto. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nell’edilizia sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri
  • la definizione degli ambiti del DUVRI (documento unico di valazione  dei rischi da interferenze) e del soggetto obbligato alla relativa stesura
  • il riesame del campo di applicazione e degli obblighi per i cantieri edili o di ingegneria civile nonchè del ruolo del medico competente
  • le innovazioni nei rapporti con gli R.L.S (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo attraverso gli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l’attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati
  • la rivisitazione completa del sistema sanzionatorio, delle modalità di estinzione degli illeciti e delle attribuzioni degli organi di vigilanza. Il decreto applica la più grave nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia omesso del tutto l’adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Avviene l’arresto solo quando le violazioni vengono realizzate in aziende a rischio immanente di infortunio. Una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l’istituto della prescrizione) è prevista per le irregolarità parziali del documento di valutazione dei rischi

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