La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7471 del 14 maggio 2012, si è espressa in merito alla libertà di critica nei confronti del datore di lavoro. In base ad una precedenza sentenza, cassazione novembre 1995 n. 11436, il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., non può in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro essere subordinata alla volontà di quest’ultimo.
Per questa ragione, la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro, quando posta in essere dal lavoratore sindacalista e nella propria attività, non può essere sanzionata disciplinarmente.
Dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per gli apprendisti sospesi deve avvenire esclusivamente in via telematica. Nella circolare n. 68 del 14 maggio 2012 vengono fornite le istruzioni per la presentazione delle domande da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali aziende, consulenti ed enti bilaterali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha colto la necessità, al fine di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di realizzare un manuale pratico che, come previsto dall’art.3, comma 3, del D.P.R. n.177/2011, rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.
In materia di sicurezza sul lavoro il Ministero del Welfare ha definito e diffuso una nuova procedura tecnica da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, a seguito dell’emanazione del parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D. L.vo n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, emanato con lettera circolare del 10 febbraio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso.
Interessante precisazione del Garante della Privacy in merito al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2004, contenente le indicazioni per l’attuazione della legge sui benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto ,tra l’altro, all’art.3 ,comma 5,prevede che nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, intende fornite le prime istruzioni per la liquidazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito da corrispondere al personale delle imprese assicuratrici. il Fondo, che ha lo scopo di attuare in via straordinaria interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di settore coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito in favore dei lavoratori in condizione di maturare i requisiti minimi per la pensione entro un massimo di cinque anni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un decreto in riferimento della riduzione dei premi Inail spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e 781, lett. B) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sull’ammontare complessivo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita, per l’anno 2011, in misura pari al 7,01%.
L’Inps, con messaggio n. 7215 del 27 aprile 2012, informa che la somma dovuta a titolo di anticipazione sugli oneri per l’indennità di mobilità dai datori di lavoro che attivino la procedura di mobilità – pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti – deve essere versata tramite il modello F24, utilizzando la causale ACIM (Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità) nel campo contributo della sezione Inps.
Il prossimo 30 aprile è il termine ultimo, anche se si ritiene che sarà ulteriormente spostato in avanti, per i datori di lavoro di procedere alla specifica valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici.