Le lavoratrici precarie, disoccupate oppure occupate saltuariamente, in caso di nascita di un figlio oppure in caso di adozione o affidamento di minore, hanno diritto ad un assegno di maternità dello Stato ma erogato dall’Inps in misura fissa annuale. Tuttavia i requisiti contributivi sono diversi da quelli previsti per l’indennità di maternità.
Nello specifico, cosa è l’assegno di maternità dello Stato: è un assegno al quale ha diritto la madre lavoratrice precaria o disoccupata in caso di nascita di un figlio oppure di adozione o affidamento preadottivo di un minore che non abbia più di 6 anni o fino a 18 anni in caso di adozione o affidamento internazionale. L’assegno di maternità dello Stato non va confuso con l’assegno sociale dei Comuni: è integrativo e spetta in genere alle lavoratrici dipendenti, a progetto o parasubordinate o alle lavoratrici autonome, naturalmente dopo presentazione della relativa domanda.
Per contribuire seriamente alla lotta contro gli infortuni sul lavoro serve una vera rivoluzione copernicana; infatti, come è stato messo in evidenza lo scorso 25 giugno 2012 in occasione della Giornata nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro tenuto dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro presieduto dal Sen. Oreste Tofani, per contrare il fenomeno occorre incidere in modo diretto sull’educazione alla salute, in particolare sulla tutela negli ambienti di lavoro perché, oltre a incidere in modo diretto nell’ambito della tutela personale, può diventare uno strumento che permette di ridurre i costi e non solo quelli sociali che incidono su tutta la collettività ma anche su quella aziendale.
La riforma Monti ha cambiato le norme contributive anche per gli imprenditori agricoli: dal 2012 aumentano i contributi agricoli previdenziali da versare.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso una sua nota ha reso disponibile i nuovi indicatori congiunturali del mese di giugno 2012 permettendo ai soggetti interessati, persone fisiche e giuridiche, di avere un quadro completo delle dinamiche del mercato del lavoro e delle sue possibili prospettive.
L’Inps versa dei contributi figurativi a sostegno del reddito in caso di perdita di lavoro o in caso di mobilità, automaticamente e senza la presentazione di una domanda di riferimento.
L’Inps, come abbiamo già precisato, eroga i contributi figurativi d’ufficio, cioè senza la presentazione della domanda da parte del lavoratore, anche per la cassa integrazione guadagni.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 9965 dello scorso 18 giugno 2012, è intervenuta in merito ad licenziamento di un lavoratore, rappresentante sindacale. Infatti, il lavoratore, a seguito dell’impugnazione del licenziamento riconosciuto illegittimo, non è stato riammesso nel posto di lavoro dal datore di lavoro, pur venendo regolarmente retribuito ed ammesso in azienda per svolgere l’attività di rappresentante sindacale.
I contributi figurativi vengono accreditati dall’Inps gratuitamente e automaticamente oppure su richiesta del lavoratore.
Nella circolare n. 87 del 25 giugno 2012 l’Inps illustra le nuove modalità di calcolo, per l’anno 2012, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
L’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata in G.U. 16 luglio 2011, n. 167) prevede che i destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.
L’INPS, con il messaggio n. 10421 del 20 giugno 2012 avente come oggetto “provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, nell’ambito dei provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dai gravi eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province colpite dal sisma dello scorso 20 e 29 maggio 2012, comunica la sospensione, senza interessi fino al 30 settembre 2012, l’ammortamento dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) e dei mutui ipotecari edilizi erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai soggetti che ne facciano richiesta, residenti nei comuni indicati dall’all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012.
A seguito di continue richieste alle sedi Inps ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990, ovvero richieste di chiarimenti in materia di stato di disoccupazione, lo stesso Istituto ha deciso con il suo messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, informa che il reddito risultante dall’indennità di disoccupazione non assume rilievo ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’articolo 8, comma 9, legge 407/1990.
La Regione Emilia Romagna ha predisposto un vademecum con le prime misure regionali e nazionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio scorso. in pratica, la Regione ha predisposto una sintesi del decreto legge n. 74/2012 (intitolato come “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici”), e delle altre misure regionali, nazionali ed europee adottate alla data del 13 giugno 2012: un passo importante che riassume le iniziative in questo senso.