Il nostro Istituto previdenziale ha avviato per l’anno 2012 nuove verifiche sull’invalidità civile e ha comunicato modalità e criteri dei controlli da realizzare.
In base alle comunicazioni, l’Inps ha precisato che il campione sottoposto a verifiche per quest’anno comprenderà i titolari di indennità di accompagnamento (invalidi e ciechi) e di comunicazione, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, i titolari di assegno mensile di età compresa tra i 45 e i 60 anni, gli invalidi civili, ciechi civili e sordi con trattamenti economici in revisione nel 2012 e i titolari di handicap grave così come prevede la legge 104/92.
Ieri, 29 maggio 2012, il presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua ha presentato la Relazione Annuale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla Camera dei Deputati, presso la Sala della Lupa. Il presidente dell’Inps, illustrando la situazione e i risultati di attività dell’Inps, ha posto in evidenza che il nostro Istituto previdenziale è diventato il più grande ente previdenziale europeo a seguito della confluenza di Inpdap ed Enpals, e ha messo in luce il ruolo sempre più importante che esso svolge nel sistema del Welfare italiano.
L’articolo 62 del testo della Riforma mercato del lavoro voluta dal Governo Monti, in particolare del Ministro del Lavoro Elsa Fornero, prevede la cosiddetta offerta di lavoro congrua, in altre parole, al comma 1 dell’articolo, allo scopo di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la decadenza degli stessi dal trattamento qualora rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequentino con regolarità.
L’INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.
L’Inps, con la circolare n. 72 del 23 maggio 2012 riepiloga le disposizioni che disciplinano la prosecuzione volontaria del Fondo Ipost, dai soggetti interessati alla presentazione della domanda, fino all’importo del contributo e alle modalità di versamento dello stesso. Si ricorda che il Polo specialistico del Fondo di quiescenza Poste è costituito presso la filiale di coordinamento di Roma EUR, e che allo stesso sono assegnate le attività connesse alla gestione del conto assicurativo ed alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche.
L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla domanda telematica disoccupazione speciale per l’edilizia attraverso la circolare n. 73 del 23 maggio 2012.
Il nostro Istituto previdenziale, con le circolari n. 74 e n. 75 del 25 maggio 2012, rende noto l’ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2012, rispettivamente, dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, e da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
In seguito all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia Romagna, il nostro Istituto previdenziale informa, con il messaggio n. 8802 del 22 maggio 2012, che a seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l’Istituto assicura la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate.
Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 73 del 22 maggio 2012, informa che a partire dal 1 aprile 2012 la presentazione delle domande di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi della Legge 6 agosto 1975 n. 427, art.9, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, art.11 commi 2 e 3 e del Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451, art.3, comma 3, avviene attraverso, in alternativa, il WEB, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, il Contact center multicanale, con il numero verde 803.164, o, infine, i Patronati/Intermediari dell’Istituto con i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le lavoratrici autonome artigiane, commercianti e agricole hanno diritto ad una indennità di maternità pari all’80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite dalla legge di anno in anno.
Le lavoratrici autonome della Gestione artigiani e commercianti e le lavoratrici agricole hanno diritto al
L’Inps ricorda che dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, si applicano anche alla Confederazione Svizzera. Infatti, nella circolare n. 70 del 22 maggio 2012 sono descritti in dettaglio i regolamenti in esame e il loro ambito di applicazione e, inoltre, vengono fornite precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell’Unione Europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.
Il Ministero del Lavoro informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2012 il Decreto Interministeriale dell’11 novembre 2011 concernente la ripartizione al livello regionale delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l’anno 2011.
In arrivo i nuovi regolamenti comunitari in tema di accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Nell’ambito dei Paesi UE, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono preclusi quando gli stessi periodi risultino già coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto riguarda, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.