Sembrano non placarsi le interpretazioni dell’art. 40 del Dlgs 151/2001 in riferimento al congedo di maternità e di paternità.
Infatti, l’istituto previdenziale ha emesso una nuova circolare che chiarisce alcuni aspetti sul congedo di paternità in caso di madre casalinga.
In un nostro precedente post avevamo messo in evidenza i contenuti più importanti della circolare INPS n. 112 del 15.10.09 che intendeva recepire la sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, sezione VI) in merito all’applicazione dell’art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001.
Nel contempo, le Dir. Gen. Della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la circolare C/2009 del 16.11.2009 (prot. 15/V/0019605/14.01.05.02) ha ritenuto che la richiesta dell’Inps, in base alla circolare 112, di produrre documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa.