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Scadenze da ricordare: 2 aprile comunicazione lavori usuranti

 I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare il monitoraggio dei lavori usuranti relativi al 2012 entro il 31 marzo, ma il termine previsto slitta al 2 aprile a causa delle festività pasquali. I riferimenti normativi si trovano nel Dlgs 67/2011, nel Dm del Lavoro del 20 settembre 2011 e negli interventi di prassi del ministero del Lavoro, precisamente nelle note 4724/2011 e 9630/2012.

Per effettuare la comunicazione dei lavori usuranti in base all’obbligo introdotto dal Dlgs 67/2011, il datore di lavoro o l’intermediario abilitato devono accedere al portale web Cliclavoro, nella sezione dedicata agli “adempimenti” – “lavori usuranti”, e inserire il nome utente e la password per selezionare il modello di monitoraggio che gli interessa (LAV_US).

L’iter si sviluppa, poi, attraverso vari passaggi: dall’indicazione dei dati anagrafici del datore di lavoro ai riferimenti dell’azienda che effettua le attività all’inserimento della matricola aziendale e dei codici relativi all’inquadramento assegnati dall’Inps all’atto dell’iscrizione. Se il datore di lavoro è iscritto a un altro ente previdenziale, dovrà indicarlo nella sezione “altri enti”, dove va inserito il numero di iscrizione dell’azienda alla Camera di commercio o all’Albo imprese artigiane e il codice del settore di attività in base alla classificazione Ateco 2007.

Nella sezione Inail il datore di lavoro dovrà indicare il codice cliente attribuito dall’Istituto al momento dell’iscrizione e tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge lavori usuranti. Poi, cliccando sul tasto, dovrà inserire i dettagli anagrafici di ogni lavoratore che svolge lavori usuranti in corrispondenza di ogni unità produttiva indicata, ovvero nome, cognome, codice fiscale e il periodo in cui il lavoratore ha svolto la prestazione. Nel conteggio vanno inclusi eventuali lavoratori in somministrazione.

Il sistema metterà i dati a disposizione delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli enti previdenziali interessati. In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena”, ovvero di attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, ecc, il datore di lavoro deve comunicare lo svolgimento dei lavori usuranti entro trenta giorni dall’inizio delle attività.

In caso di mancata comunicazione, anche per quella relativa ai lavoratori notturnisti, il datore di lavoro deve pagare una sanzione da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere, che consente l’applicazione della misura minima pari a 500 euro: la sanzione si applica in base al numero delle comunicazioni non effettuate. Sanzionabili anche quelle effettuate con dati sbagliati o non veri, ad eccezione degli errori puramente materiali.

Le tipologie dei lavori usuranti indicate al comma 1 dell’articolo 1 del decreto:
*lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti usuranti (articolo 2 del Dm 19 maggio 1999);
*lavoratori notturni indicati nelle seguenti categorie: lavoratori a turni (articolo 1, comma 2, lettera g, del Dlgs 66/2003), che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64; al di fuori dei casi elencati, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (articolo 1, comma 2, lettera d, del Dlgs 66/2003), per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
*lavoratori “a catena”;
*conducenti di veicoli di capienza non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

NOTE
*Il datore di lavoro deve comunicare tutte le giornate di lavoro notturno svolto nel caso che non conosca le giornate effettive di lavoro notturno prestate dal lavoratore durante l’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part time verticale.
*Un’azienda che ha incorporato ed estinto un’altra azienda ha l’obbligo di inviare la comunicazione relativa al lavoro usurante-notturno.
*In caso di azienda in cassa integrazione, si ritiene che siano esclusi dal computo i periodi di Cig ordinaria a zero ore per la quale è prevista la sospensione del lavoro e la contribuzione figurativa.

APPRONDIMENTI
*L’INPS avvisa che c’è tempo fino al 1° marzo 2013 per il riconoscimento dei lavori usuranti
*Nuovi chiarimenti Inps sui lavori usuranti

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