Vittime del terrorismo: convenzione

 Il 13 aprile 2011, il Ministero Interno e l’Inps hanno siglato una convezione per il riconoscimento dei benefici alle vittime del terrorismo.

Alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, verrà erogato “un incremento del trattamento di fine rapporto (Tfr) se lavoratori dipendenti, oppure un’indennità equivalente al Tfr se lavoratori autonomi o liberi professionisti”.

Fontemp, al via il fondo pensione per interinali

 Parte finalmente il fondo pensione complementare fortemente voluto da ASSOLAVORO e FELSA – CISL, NIDIL- CGIL, UIL-TEM.P destinato ai lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato.

Proprio in questi giorni la Covip ha dato il via libera al nuovo fondo che potrà contare sulla contrattazione collettiva e della bilateralità di settore attraverso la copertura della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori che decideranno di aderire, conferendo il proprio TFR maturando.

Grazie a questo nuovo arrivato la previdenza complementare scopre così anche il difficile settore del lavoro somministrato inserendo un nuovo elemento utile per arricchire le tutele che la contrattazione collettiva mette a disposizione per i lavoratori di questo delicato comparto.

Cassazione, pagamento del TFR dal Fondo di garanzia Inps

 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7585 del 1° aprile 2011, ha ribadito che in caso di mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, del TFR, questo deve essere corrisposto dal Fondo di garanzia Inps anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore stesso.

Ricordiamo che il Fondo di garanzia è istituito presso l’istituto nazionale della previdenza sociale, Inps, ed è denominato esattamente come Fondo di garanzia per i trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Partecipazione dei lavoratori all’impresa, la proposta Saglia e Cazzola

 Si deve partire dallo Statuto dei lavoratori per ridefinire un nuovo modello di relazioni industriali, ecco il punto di partenza della proposta Saglia e Cazzola sulla partecipazione dei lavoratori ai risultati d’impresa.

La proposta di Saglia e Cazzola è del 2008 e intende offrire una delega al Governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese attraverso diversi criteri che deve prevedere, tra l’altro, la previsione di piani di partecipazione azionaria dei dipendenti sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale con vincolo di inalienabilità per tre anni o con il conferimento di strumenti finanziari a un Fondo comune di impresa costituito in forma di Società d’investimento a capitale variabile ( SICAV ) che emette in contropartita quote da assegnare agli aderenti ai piani in proporzione alla partecipazione al fondo medesimo.

Inpdap: proroga per opzione TFR

 L‘Inpdap (istituto di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e secondo pilastro della previdenza dopo l’Inps) con nota operativa n. 16 del 30 marzo 2011 ha reso noto la proroga al 31 dicembre 2015 del termine per l’esercizio dell’opzione per il Trattamento di fine rapporto (c.d TFR).

Ricordiamo che l’Inpdap ha le seguenti funzioni e scopi:

•governa e controlla l’intero processo di costituzione e aggiornamento delle posizioni assicurative degli iscritti,

•trasmette periodicamente all’Inps le informazioni relative ai dipendenti pubblici, per aggiornare il Casellario unificato delle posizioni assicurative dei dipendenti delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni,

•pubblica ogni anno, dal 2004, un Bilancio Sociale (tra i primi realizzati nella pubblica amministrazione), avvalendosi anche di procedure per la pianificazione degli obiettivi e di indicatori per la misurazione delle prestazioni degli Uffici.

Previdenza complementare: anticipazioni agli iscritti

La Covip con deliberazione del 10 febbraio 2011 ha riepilogato le regole da seguire in materia di anticipazioni della posizione maturata dagli iscritti a fondi complementari.

L’art. 11, comma 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n.252 consente all’iscritto di chiedere anticipazioni sulla prestazione in ipotesi particolari:

in qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall’anzianità di iscrizione, è possibile chiedere un anticipo in misura non superiore al 75 % della posizione individuale per  spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli.

TFR, cos’è e come si calcola

Il TFR (Trattamento di fine rapporto o liquidazione) è una somma che deve essere corrisposta ad un lavoratore dipendente dal proprio datore. Questa somma, obbligatoriamente dovuta, è corrisposta dal datore di lavoro alla fine del rapporto di lavoro, indipendentemente dai motivi o dalle cause che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, ecc.).

In poche parole, il Trattamento di Fine Rapporto, è una retribuzione differita nel tempo legata non solo alla retribuzione base ma anche ad eventuali compensi ricevuti in modo continuativo. Il pagamento del TFR può essere effettuato a fine servizio o prima della cessazione del servizio, il lavoratore ha infatti la possibilità di richiedere un’anticipazione delle somme del TFR.

La situazione sulla previdenza complementare

È finito il 2010 ed è il momento di fare il punto della situazione sulla  previdenza complementare in Italia e lo facciamo riferendoci ai dati del 2009; in effetti, è ancora troppo presto per fare delle analisi sull’anno appena concluso.

La Convip rileva che nel 2009 al rallentamento nelle adesioni si è associato un  incremento di iscritti che non hanno effettuato alcun versamento contributivo: si  tratta di 700mila unità, concentrate soprattutto nel lavoro autonomo.

Nel 2009 circa 23mila lavoratori (circa un terzo del totale) hanno aderito ai fondi negoziali attraverso il meccanismo del tacito assenso.

Il tasso di adesione (rapporto tra iscritti e occupati) tra i lavoratori dipendenti si  attesta a fine 2009 sul 26,9%. La distribuzione per età degli iscritti in raffronto con quella dell’occupazione nazionale evidenzia una minore partecipazione dei giovani: la fascia di età più rappresentata è quella tra i 35 e i 54 anni.

In arrivo Perseo, il nuovo fondo complementare

Buone notizie dalla previdenza complementare: ora nasce ufficialmente Perseo, il nuovo fondo pensione dei dipendenti di regioni, autonomie locali e sanità.

Infatti, dal 21 dicembre 2010 è stato ufficialmente costituito per atto pubblico in forma di associazione e sono stati designati i primi organi sociali.

Si prevede che nei prossimi mesi il fondo, dopo aver ottenuto dalla Covip (l’autorità di vigilanza di settore) l’autorizzazione all’esercizio, possa essere operativo e cominciare a raccogliere le adesioni.

Il nuovo fondo si rivolge ad una platea di oltre un milione di lavoratori sudditi tra il settore sanità, circa 670mila, e regioni e autonomie locali, circa 540mila.

Come gli altri fondi già operativi anche Perseo è a capitalizzazione individuale ed a contribuzione definita.

Pensionati, in arrivo il bonus di fine anno

Con le prossime festività natalizie è in arrivo, con la mensilità di dicembre, anche l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, bonus di fine anno.

Il bonus è stato introdotto dalla finanziaria del 2001 ed è corrisposto, secondo dei precisi criteri, con la tredicesima mensilità ai titolari di una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e in presenza di alcuni requisiti di tipo reddituale.

Secondo le disposizioni il bonus è assegnato ai titolari di qualsiasi pensione erogata da un istituto previdenziale: dall’Inps all’Inpdap fino ad arrivare all’Enpals.

Non solo, occorre anche tenere presente che il soggetto non deve essere titolare di un qualsiasi trattamento assistenziale o percepire una pensione in qualità di ex dipendente di un istituto di credito, dirigente d’azienda o qualsiasi trattamento non avente le caratteristiche di pensione.

Il congedo straordinario retribuito

La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario della durata di due anni, così come prevede l’articolo articolo 4 della legge dell’8 marzo del 2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001 n. 151.

Il congedo della durata dei due anni si deve intendere complessivo nell’arco della vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo e frazionato, ed è fruibile per assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

Il congedo costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

Inpdap, trattamento di fine servizio

Avevamo già messo in evidenza che dal 1 gennaio del 2011 cambia il calcolo del trattamento di fine servizio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come ha stabilito la recente manovra finanziaria di luglio, di competenza dell’Inpdap.

Il nuovo trattamento di fine servizio sarà il risultato di una prestazione costituita dalla somma di due importi: il primo calcolato  in base alle modalità previste dalla specifica normativa del tfs sull’anzianità maturata al 31 dicembre 2010 e il secondo calcolato  in base alle regole dettate per il Tfr, o trattamento di fine rapporto.

Occorre, però, anche tenere conto dei periodi riscattati.

I  riscatti ai  fini Tfs,  la cui domanda è presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente  al 1° gennaio 2011, influiscono, ai fini del calcolo degli anni utili, sulla individuazione della  prima quota Tfs contribuendo ad aumentare l’anzianità utile.

Inpdap, calcolo dell’indennità di fine servizio

L’ultima manovra economica, ovvero la legge n. 122 del 2010, ha stabilito importanti modifiche a proposito dell’indennità di fine servizio equiparandola a quella del trattamento fine rapporto di lavoro presente nelle aziende private, TFR.

A differenza del privato, nel pubblico impiego è l’Inpdap che corrisponde l’indennità di fine servizio a conclusione del rapporto di lavoro.

La materia è in continua evoluzione; infatti, nel tempo si sono inseriti diversi istituti: dall’indennità di  premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale all’indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le categorie contrattualizzate iscritte all’Inpdap dopo il 31 dicembre 2000.

L’Inps e il fondo di garanzia

Il fondo di garanzia dell’Inps, o meglio il fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, è una particolare provvidenza economica definita dall’articolo 1 e 2 del decreto 80/92.

Il fondo è gestito direttamente dall’Inps, così come il trattamento di fine rapporto o TFR, utilizzato per pagare i crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto, in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

L’Inps interviene nel caso in cui il datore di lavoro sia stato assoggettato ad una procedura esecutiva concorsuale, quali il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria.

Il lavoratore per ottenere il pagamento deve rispondere a determinati requisiti, ovvero che sia cessato il rapporto di lavoro, che sia aperta una procedura concorsuale e ci sia stato il necessario accertamento dei crediti di lavoro mediante ammissione nello stato passivo.