Il nuovo TFR dell’Inpdap

L’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122/2010 modifica la materia sul trattamento di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR).

Infatti, il comma 7 dell’articolo 12 modifica il meccanismo di pagamento delle indennità di fine servizio stabilendo che il pagamento devono essere fatto in diversi periodi in relazione all’ammontare lordo dell’importo maturato.

Il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) per i pubblici dipendenti è concesso in un’unica soluzione annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, non supera i 90,000 euro o di due rate annuali se l’importo è compreso tra i 90,000 e i 150,000 euro.

Quando, però, l’importo del trattamento complessivo della prestazione al lordo delle relative trattenute fiscali risulta essere uguale o superiore a 150,000 euro, l’Inpdap eroga la quota spettante al lavoratore pubblico in tre differenti rate: la prima rata annuale è pari a 90,000 euro, la seconda a 60,000 e il terzo è pari all’ammontare residuo.

Il decorso della prescrizione del TFR

Secondo l’autorevole parere della Corte di Cassazione il trattamento di fine rapporto, o TFR, decorre dall’insorgenza del diritto, ovvero dal momento che si estingue il rapporto di lavoro subordinato e non da quanto, cosa comune in caso di vertenze in atto, viene accertato giudizialmente l’effettivo ammontare della quota spettante anche quando sussistono controversie in atto mirate a definire il trattamento delle retribuzioni.

La pendenza di una controversia del genere non può essere utilizzata come elemento ostativo alla proposizione della relativa domanda per il conseguimento del trattamento di fine rapporto.

Per questa ragione il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto va individuato nel momento in cui tale diritto può essere fatto valere e, di conseguenza, nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è di fatto cessato e non da quando sia stato accertato, per via giudiziale, l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.

Colf: chi è e che cosa fa

 Il termine Colf è nato dall’unione delle parole collaboratore familiare e si riferisce a tutti i lavoratori domestici regolati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339.

Nell’art 1, con colf si indicano:

gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura.

I lavoratori e la categoria dei quadri

La categoria dei quadri si trova collocata tra quella degli impiegati e quella dei dirigenti ed è stata introdotta dalla legge n. 190 del 1985.

L’articolo 1 della legge ha modificato l’articolo 2095 del codice civile che ha aggiunto anche la categoria di quadri.

Ora le categorie espressamente previste dalla legge e destinatarie di tutte le disposizioni sono quattro: operai, impiegati, quadri e dirigenti.

Il legislatore ha previsto che la categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.

In arrivo il fondo per la previdenza integrativa

Il governo ha deciso di attribuire circa 300 milioni di euro per la previdenza complementare.

Ecco quanto prevede il recente correttivo alla manovra economica approvata a fine luglio: mentre non si trovano fondi per stipendi e prorogato il blocco delle assunzioni degli statali, il governo ha deciso di assegnare un contributo di 300 milioni di euro per finanziare le spese di avvio e adesione collettiva dei fondi integrativi.

Il provvedimento è stato necessario per tentare di sollevare la previdenza complementare pubblica.

Comune di Cornaredo: buono famiglia per precarietà lavorativa

 Rispetto alla precedente scadenza del 15 giugno 2010, è stato prorogato fino alle ore 18 del prossimo 26 luglio, nel Comune di Cornaredo, in Provincia di Milano, il “Buono Famiglia“, un contributo ottenibile, previa presentazione della domanda, e nel rispetto dei requisiti previsti, grazie ad un apposito concorso pubblico indetto dall’Amministrazione comunale a sostegno di quelle persone che versano in uno stato di precarietà lavorativa. La misura è quindi riservata a chi ha perso il posto di lavoro e, tra l’altro, anche ai cassintegrati ed ai lavoratori in mobilità appartenenti a nuclei familiari che non possiedono sufficienti risparmi per poter affrontare le spese ordinarie, e che non possono far leva su nessun altro aiuto economico adeguato. La domanda di assegnazione del contributo economico può essere scaricata dal Web, direttamente dal sito Internet del Comune di Cornaredo, dichiarando sotto la propria responsabilità, tra l’altro, di avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore ai 15.458 euro, e di aver maturato la residenza nel Comune di Cornaredo almeno a partire dall’1 gennaio del 2008.

Fondi Pensione: cosa sono e a cosa servono

 I Fondi Pensione sono gli strumenti tecnici individuati dal legislatore per realizzare la pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori (Inps, Inpdap, ecc.).

I fondi pensione sono meno tassati ed hanno a vigilare su di essi la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione ) che è stata appositamente creata. La Covip è la carica che controlla le strutture pensionistiche complementari istituite in Italia ed ha l’incarico di seguire la chiarezza e la onestà delle condotte e la misurata amministrazione delle succitate forme, avendo attenzione della tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

Il risparmio sui tributi per i fondi pensione si aggira sull’1,5% dato che su di essi la cassa dello Stato il (Fisco) riscuote l’11% sui guadagni, anziché il 12,5% dei fondi comuni.

TFR e l’insolvenza del datore di lavoro

Può succedere, in situazioni di particolari crisi aziendali, che il lavoratore non riesce a percepire il trattamento di fine rapporto, o meglio conosciuto come TFR.

In questo caso il Legislatore, al fine di tutelare la parte debole del contratto, ha istituto il fondo di garanzia presso l’istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.

Ricordiamo che il trattamento di fine rapporto è previsto all’articolo 2120 del codice civile e ne ha diritto i lavoratori o i loro aventi diritto.

Finanziaria 2010: vediamo le novità introdotte

 Dopo alterne vicende ora la finanziaria 2010 è finalmente legge. Il Senato, in particolare la commissione Bilancio, ha approvato, senza bisogno di utilizzare l’istituto della fiducia, l’ultima versione della legge finanziaria congedata dalla Camera.

La nuova legge finanziaria entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010.

Rispetto alle premesse iniziali la legge finanziaria ha subito diverse modifiche. Sono stati inseriti alcuni punti interessanti tra cui la banca del Sud e l’uso del Tfr non utilizzato, pari a circa 3 miliardi di euro, che l’Inps dovrà consegnare allo stato.

La nuova finanziaria prevede che dall’anno prossimo il fondo utilizzato del Tfr che non è impiegato nella previdenza integrativa o complementare dovrà essere versato nel bilancio dello stato. In questo modo la pubblica amministrazione potrà utilizzare il fondo per propri scopi.

Benefici di fine servizio per i dipendenti dello stato

  L’indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta una sola volta al lavoratore quando cessa dal servizio così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni.

Ne beneficiano tutti gli iscritti ad un fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (Inpdap), assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l’Inpdap con almeno un anno di iscrizione.

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr).

Così, ad esempio, i dipendenti di una università possono beneficiare dell’indennità di buonuscita a patto che siano di ruolo (docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo) e con almeno un anno di iscrizione al fondo di previdenza ex ENPAS.

INPDAP: concorso per collaboratori amministrativi

 Presso l’INPDAP è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami riguardante l’assunzione a tempo determinato di durata non superiori ad un anno di 150 posti di profilo professionale amministrativo, area B, livello economico B1.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al giorno 3 Dicembre 2009.

L’Inpdap è l’ente previdenziale del pubblico impiego e dopo l’Inps è il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano. L’ente previdenziale si occupa tra l’altro della liquidazione e del pagamento delle pensioni, dei trattamenti di fine servizio (indennità premio servizio e indennità di buonuscita) e del trattamento di fine rapporto (TFR).

Compartecipazione agli utili o conflitto di interesse?

 L’idea di far partecipare i lavoratori agli utili delle aziende è stata avanzata dal governo per voce del ministro dell’Economia Giulio Tremonti.

Di rimando Sacconi, ministro del Welfare, ha affermato che “il mercato è in grado di includere tutti e non escludere nessuno; se il mercato è vissuto compiutamente da una pluralità di forme di impresa profittevoli o meno, si sarà in grado di sviluppare un nuovo sistema […]. Si tratta di far partecipare i lavoratori agli utili… di trovare formule libere e responsabili facendo declinare il conflitto di classe con la piena condivisione del capitale e del lavoro con una prevalenza concettuale del secondo sul primo”.

Sacconi non ha poi risparmiato critiche a chi si oppone a questo progetto, mentre ha apprezzato le aperture di UIL e CISL.

Busta paga, gioie e dolori

Possiamo dividere idealmente la busta paga in tre sezioni.

La prima è composta dagli elementi fissi (retribuzione diretta) presenti in modo stabile e determinati dai CCNL e dal contratto di assunzione. Il loro valore è normalmente costante nei mesi e varia solo in alcune circostanze (rinnovo contrattuale, maturazione dello scatto d’anzianità, ecc.).

La seconda è composta invece da elementi variabili (retribuzione indiretta) caratterizzati dalla specificità del mese di riferimento. Il loro valore è legato allo svolgimento concreto dell’attività lavorativa.

Infine, la terza è composta  dagli elementi detrattivi che conducono al netto, cioè le trattenute fiscali e quelle di natura contributiva previdenziale.

Gli obblighi del datore di lavoro

Se è vero che il lavoratore ha dei doveri nei confronti del datore di lavoro è altresì corretto affermare che lo stesso datore di lavoro abbia degli obblighi nei confronti