Home » Tasso di differimento e di dilazione 2011

Tasso di differimento e di dilazione 2011

 L’Enpals con circolare n. 6 del 12 aprile 2011 e l’Inail con circolare n. 25 del 14 aprile 2011 hanno reso noto la nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge.

Contemporaneamente si rende noto anche la variazione della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.

Dal giorno 13 aprile 2011, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge è fissato nella misura del 7,25 per cento.

La nuova misura del tasso di interesse deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 13 aprile 2011.

La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione comporta anche l’adeguamento  dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili.

La misura delle sanzioni civili:
-è pari al 6,75% annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,25%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea della situazione debitoria  entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa.

-è pari al 6,75% annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,25%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente.

– è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Enpals e all’Inail.

Lascia un commento