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Inps, chiarimenti per i lavoratori elettrici e telefonici

Importante comunicazione da parte dell’Inps a proposito del Fondo Elettrici, Telefnici e Volo.

L’Inps con la circolare n. 97 del 22 luglio 2011 – recante “legge 30 luglio 2010, n. 122 – abrogazione delle norme in materia di costituzione della posizione assicurativa. Applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 ai Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo” – e condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 15 luglio 2011, prot, 04/UL/000360606, intende fornire criteri di applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, agli iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici e al fondo volo.

Il maggiore istituto previdenziale italiano, con la circolare n. 97, intende descrivere gli effetti normativi in materia di trasferimento della contribuzione e della costituzione della posizione assicurativa per gli iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici e al fondo volo, introdotti in seguito all’entrata in vigore della legge 122 del 30 luglio 2010.

Secondo la circolare in esame si precisa che i lavoratori elettrici e  telefonici e quelli iscritti al fondo volo che hanno cessato l’attività lavorativa, che comportava l’iscrizione ai rispettivi fondi di previdenza entro il 30 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione, hanno diritto a vedersi costituita la posizione assicurativa presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita da INPS.

Quello che pone in evidenza il maggiore istituto previdenziale del settore privato italiano, con la circolare n. 97 del 22 luglio 2011, è un’interpretazione dell’articolo unico della legge 322/1958 abrogata dall’articolo 12 comma 12 undicies della legge 122/2010.

In base al testo si precisa che i lavoratori interessati, che  ad esempio avevano due spezzoni di contribuzione, il primo  versato presso un fondo speciale (ad esempio elettrici) il secondo  presso Ago INPS,  non saranno più costretti a pagare il trasferimento (unifica) della posizione dal fondo all’INPS (come prevedeva all’origine la legge 122/2010) ma potranno farlo senza aggravio.

L’unifica delle posizioni  presso INPS potrà avvenire all’atto del pensionamento o su esplicita richiesta dell’interessato senza limite temporale.

Per maggiori chiarimenti è necessario rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente.

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