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Definite le modalità di interconnessione a ClicLavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011, il Decreto 20 settembre 2011 sulle modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione.  Ricordaimo che Clic Lavoro è il portale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali che costituisce la  borsa  continua  nazionale  del lavoro di cui all’art. 15 del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276.

Per consentire l’iscrizione dei soggetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.  276,  alla Sezione III dell’Albo è aggiunta la Sub-Sezione  III.1 – Regimi particolari di intermediazione.

L’iscrizione all’Albo è permessa con la presentazione della comunicazione di inizio dell’attività di intermediazione, mediante lettera  raccomandata da inviare alla Direzione Generate per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro.

Il decreto stabilisce che, ai fini dell’iscrizione nelle apposite sub-sezioni, le Regioni comunicano alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro l’elenco dei soggetti autorizzati.

In base al decreto legislativo 10 settembre 2003 n.  276 sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l’alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

Il Decreto 20 settembre 2011 intende definire un momento di incontro tra domanda ed offerta di lavoro e offrire a ClicLavoro ogni informazione utile  al  monitoraggio  dei  fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

In particolare, le Università autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi dalla data  del conseguimento del titolo di studio così come le Scuole autorizzate.

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