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Novità per le Agenzie per il lavoro in fatto di iscrizione all’albo informatico

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per effetto delle disposizioni contenute nella nota del 23 aprile 2012, fornisce indicazioni alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico di cui al Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2004 ai fini della presentazione delle istanze di autorizzazione e di aggiornamento dei dati e alla luce delle novità introdotte in materia di semplificazione e sviluppo dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

In particolare, nella nota in oggetto, si precisa che sono disponibili sul portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’elenco della documentazione richiesta per il procedimento relativo all’autorizzazione all’esercizio delle attività sia i moduli e i formulari validi a ogni effetto di legge anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Nella nota, inoltre, si invitano le Agenzie a prestare la massima cura nell’aggiornamento delle informazioni relative alle proprie sedi e filiali al fine di consentire agli utenti del mercato del lavoro la migliore interlocuzione, nonché trasparenza e rintracciabilità.

Ricordiamo che gli operatori possono velocizzare le procedure per la loro iscrizione attraverso il portale Cliclavoro. Non solo, l’Albo è suddiviso in cinque sezioni, in base alla tipologia di servizio offerto: si parte dalla somministrazione di lavoro di tipo “generalista” (queste agenzie rientrano anche nella terza, quarta e quinta categoria perché svolgono molteplici attività) alla somministrazione di lavoro di tipo “specialista”, dall’intermediazione, cioè attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro, fino al supporto alla ricollocazione professionale.

L’accreditamento all’Albo Informatico è necessario per essere autorizzati a erogare i servizi specifici delle Agenzie per il Lavoro.

Il decreto 20 settembre 2011 ha aggiunto alla terza sezione la subsezione III.1, dedicata ai Regimi particolari di intermediazione. Questa particolare sottosezione è dedicata ai soggetti indicati dall’ art.29 della legge n. 111 del 15 luglio 2011 (che ha novellato la previsione dell’art. 6 del D.Lgs 276 2003).

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