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Come farsi rimborsare i voucher non utilizzati

 Secondo le indicazioni fornite dal nostro primario Istituto previdenziale, il rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti, ossia dai datori di lavoro, e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto. Infatti, è attraverso il modulo, scaricabile anche dal sito istituzionale dell’Inps, è il ‘Mod. SC52’ e può essere inviato anche on-line.

È anche opportuno ricordare che il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi e a questo riguardo, sempre il nostro istituto previdenziale, si ricorda che per consentire la riscossione dei voucher acquistati prima del 1 gennaio 2012 ancora non portati all’incasso o la presentazione della richiesta di rimborso per i voucher non utilizzati sarà adottato un periodo transitorio fino al 30 giugno 2012.

Secondo la procedura il committente dovrà riconsegnare i voucher integri e non compilati alla sede provinciale INPS presso cui li ha acquistati, allegando copia del bollettino di versamento e l’istituto previdenziale rilascerà al richiedente relativa ricevuta e disporrà – dopo aver effettuato i relativi controlli – un bonifico per il loro controvalore, a favore dell’interessato

Non solo, la presentazione delle richieste può essere effettuata – per conto dei committenti – anche attraverso le Associazioni di categoria. Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è pari a 9,50 euro per il buono lavoro da 10 euro, di 19,00 euro per il buono lavoro ‘multiplo’ da 20 euro e di 47,50 euro per il buono lavoro ‘multiplo’ da 50 euro.

In caso di furto o smarrimento di voucher cartacei è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti e successivamente recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente o il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza.
Il rimborso è inoltre consentito per l’acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro e per l’acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare – o utilizzando solo in parte – l’importo versato.
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