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Il nuovo accordo per gli ammortizzatori sociali nella Regione Umbria

 Lo scorso mese di dicembre, nella sede dell’assessorato al lavoro della Regione Umbria, è stato firmato il nuovo accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013 riconoscendo che la concessione di ammortizzatori sociali in deroga da parte della regione Umbria nelle tipologie individuate dal presente accordo e condizionata all’assegnazione di adeguate risorse finanziarie da parte del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

L’accordo concede la cassa integrazione in deroga a decorrere dall’1 gennaio, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti in tutti i settori produttivi, escluso il lavoro domestico, che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario o che hanno esaurito gli strumenti ordinari e che dichiarino una situazione di crisi.

A questo proposito, l’Accordo prevede alcuni criteri e modalità operative relativamente al primo semestre 2013.

Per prima cosa è stato definito un esame congiunto e relativo verbale in sede sindacale. In questo caso, si deve concordare il periodo nel quale l’impresa può far ricorso alla cassa integrazione in deroga (intero 2013 o semestre), la tipologia di sospensione (zero ore continuative, zero ore non continuative/riduzione di orario) e il numero massimo di lavoratori interessati per tipologia.

Successivamente, su un apposito modello, disponibile sul sito della Regione Umbria, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere l’indicazione del periodo per il quale e stato raggiunto l’accordo, il numero massimo dei lavoratori interessati e la tipologia di sospensione, nonché la dichiarazione dell’impresa riguardo l’andamento degli indicatori economici nel biennio precedente, dell’occupazione nell’anno precedente l’istanza e l’avvenuta dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati (il modello di DID e disponibile sul sito regionale e deve essere conservato in azienda).

Occorre, poi, fare la richiesta di concessione telematica entro il quinto giorno lavorativo dall’inizio effettivo delle sospensioni tramite l’apposita procedura all’interno del sistema S.A.Re. e può riguardare due tipologie di concessione: per un trimestre, corrispondente alla concessione di un monte ore pari a 100 per ogni lavoratore interessato e per un periodo massimo di mesi 2 per sospensioni a zero ore continuative.

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