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L’accordo sul nuovo apprendistato nel settore turistico

 La Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, hanno sottoscritto con le OO.SS, Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil, l’accordo sull’apprendistato per le aziende del settore turistico, in applicazione all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 167/2011.

L’articolo 6 dell’accordo prevede la completa iscrivibilità degli apprendisti al Fondo di previdenza complementare di categoria secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sel settore turistico dello scorso 3 febbraio 2008. Non solo, l’Accordo sottoscritto dalla parti sociali riconoscono il ruolo e il valore dell’apprendistato nei cicli stagionali, un argomento particolarmente sentito in questo settore.

Infatti, così come prevede l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167, e fermo restando la durata massima del periodo di appredistato è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà essere comunque avere inizio entro 48 mesi di calendario dalla data di prima assunzione.

Termina il periodo transitorio del nuovo apprendistato

Sempre in base all’accordo, l’apprendista, in questo caso, assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati. L’accordo precisa che, sempre in questo caso, sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione all’altra.

L’apprendistato per i Centri Elaborazione Dati

La durata del contratto di apprendistato, sempre per il settore turismo. È determinata in relazione alle qualifiche da conseguire, ovvero:

  • 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2 (ex 2° livello)
  • 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1 (ex 3° livello)
  • 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2 (ex 4° livello)
  • 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3 (ex 5° livello)
  • 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1 (ex 6s livello)

Si ricorda che i periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche se prestati presso più datori di lavoro, si cumulano au fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato.

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