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Ammortizzatori in deroga anche per il 2012

 L’Inps ha comunicato le modalità di procedura per l’erogazione degli ammortizzatori in deroga anche per l’anno in corso.

L’Istituto Previdenziale ha inviato, in proposito, una serie di messaggi datati 10 settembre 2012, con i quali informa sulle procedure da seguire per l’erogazione degli ammortizzatori in deroga a tutela dei lavoratori delle Regioni Calabria, Lombardia, Molise e Piemonte in attuazione dei relativi decreti ministeriali che hanno deliberato l’avvio all’erogazione anche nel 2012 (leggi anche: Inps, nuove comunicazioni per ammortizzatori sociali in deroga).

Consideriamone i punti più importanti ad iniziare dalla CIG in deroga. L’autorizzazione alla CIG in deroga per unità produttive situate in una sola Regione spetta alla Regione di riferimento, mentre compete all’Inps il compito di erogare i trattamenti sulla base delle rispettive autorizzazioni.

Hanno diritto alla CIG tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende operanti in specifici ambiti produttivi o specifiche aree regionali, che vengono individuate in determinati accordi governativi e che non possono attivare oppure hanno già esaurito gli strumenti ordinari.

In genere, spetta al datore di lavoro presentare la domanda entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, con allegati il verbale di accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori interessati.

Il datore di lavoro, per retribuire la prestazione al lavoratore, deve presentare la richiesta all’Inps su modello IG/15 deroga (cod. SR100) per via telematica, se l’ente autorizzatore non vi provvede direttamente. Per il versamento diretto al lavoratore il datore di lavoro deve presentare il modello IG/Str/Aut (cod.41) esclusivamente per via telematica.

L’importo cui il lavoratore ha diritto è pari a un’indennità pari all’80% della retribuzione totale, comprensiva di eventuali rate di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile che viene stabilito di anno in anno. Si ricorda che al lavoratore spetta anche l’assegno per il nucleo familiare e l’accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici.

APPROFONDIMENTI
*Accordo stato-regioni per ammortizzatori in deroga

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